Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25189 del 18/02/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25189 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
Puglisi Giovanni, nato ad Acireale il 12.1.1967, e da Caramma
Maria, nata ad Acireale il 20.7.1947, avverso l’ordinanza emessa
dalla corte di appello di Messina il 4.7.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 4.7.2014 la corte di appello di Messina
dichiarava

inammissibile

l’istanza

di

revisione

proposta

Data Udienza: 18/02/2015

t

nell’interesse di Puglisi Giovanni e di Caramma Maria, ai sensi
dell’art. 630, lett. d), c.p.p., avente ad oggetto la sentenza,
passata in giudicato, con cui il giudice di pace di Acireale, in data
2.12.2008, aveva condannato i predetti imputati alle pene

c.p., commessi in danno di Scandurra Vincenzo e di Marano
Antonia.
2 Avverso l’ordinanza della corte territoriale hanno proposto
tempestivo ricorso per cassazione il Puglisi e la Caramma, a
mezzo del loro difensore di fiducia, avv. Vincenzo Merlino, del
Foro di Catania, con un unico atto di impugnazione, lamentando
vizi di motivazione del provvedimento oggetto di ricorso,
doglianza che veniva reiterata con i motivi aggiunti pervenuti in
cancelleria il 9.1.2015.
3. Con requisitoria scritta depositata il 15.10.2014 il pubblico
ministero, nella persona del sostituto procuratore generale, dott.
Luigi Riello, chiede che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.
4. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 591, co.
1, lett. d), c.p.p.
In data 22 gennaio 2015, infatti, è pervenuta presso la cancelleria
di questa Corte una missiva, sottoscritta personalmente dai
suddetti ricorrenti, con firma autenticata dal difensore di fiducia,
con cui essi rinunciano espressamente al ricorso per cassazione
proposto avverso la menzionata ordinanza della corte di appello di
Messina.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la
condanna di ciascun ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro
500,00 a favore della cassa delle ammende.

2

ritenute di giustizia, in relazione ai reati di cui agli artt. 582 e 594,

P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00
in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 18.2.2015

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