Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25187 del 10/05/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 25187 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Scalerai Vincenzo

n. Il 20 maggio 1982

avverso
l’ordinanza 16 luglio 2012 — Tribunale di Bari;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr. O-

scar Cedrangolo, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha
chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla verificare della sussistenza del ne bis in idem; rigetto nel resto;

*

Data Udienza: 10/05/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Ritenuto In fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 16 luglio 2012, depositata in cancelleria il
3 luglio 2012, li Tribunale di Bari, quale giudice del riesame, in accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari, applicava a Scalera Vincenzo, la misura cautelare della custodia In carcere per il reato di cui all’art. 416 bis
cod. pen. e per il reato di detenzione e porto d’armi aggravati ai sensi dell’art. 7 L.

In via di premessa, il giudice chiariva che, come risultato dalle dichiarazioni del
collaboratore di giustizia Laterza Vincenzo, nella zona di Altamura era operante
un’associazione di stampo mafioso facente capo a Dambrosio Bartolomeo, poi deceduto a seguito di un agguato, e dedita alle estorsioni ai danni di imprenditori e attiva nel campo degli stupefacenti. Il sodalizio criminoso collegato anche con il clan di
Di Cosola Antonio e con il clan di Romano °ronzo, attivo in Bari, contava su diversi
soggetti tra cui, tra i componenti di spicco, Colonna Giuseppe e Dambrosio Mario,
ma anche Bruno Giuseppe, Cicirelli Domenico, Crapuzzi Vicenzo, Bruno Giuseppe e
Siani Vincenzo (come risultante da intercettazioni telefoniche) e poteva contare altresì sulla disponibilità di armi e risorse economiche soprattutto del fratelli Dambrosio e del Colonna. Alle dichiarazioni del Laterza si erano aggiunte quelle della moglie
Propilizio Nicoletta e Vincenzo Genco in relazione alla struttura i mezzo e scopi dell’associazione e all’omicidio Scalera Raffaele.
1.2. — In merito alle esigenze cautelar’ il Tribunale le individuava nel pericolo di
reiterazione del fatti, giusta la loro gravità, e la pericolosità della consorteria di riferimento, richiamando altresì la presunzione di pericolosità di cui all’art. 275, comma
terzo cod. proc. pen. in forza dell’aggravante contestata ex art. 7 L. 203/1991.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. Giancarlo
Chiarello, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione Scalera Vincenzo chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali. Con l’unico motivo di doglianza veniva rilevava la violazione del principio del ne bis in idem in relazione al capo K) vale a dire del reato di porto e detenzione di armi presso il circolo
privato Puerto Libre; il prefato era stato già condannato per lo stesso reato con
sentenza 18 febbraio 2008 dalla Corte di Appello di Bari. Nell’ordinanza gravata non
si fa riferimento inoltre ad alcun indizio che riguardi II prefato; neppure nelle riportate intercettazioni telefoniche possono trarsi elementi a carico del prefato, mentre

Ud. in c.c.: 10 maggio 2013 — Scalera Vincenzo — RG: 41449/12, RU: 9;

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203/91.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

vi sono finanche dubbi identificativi perché nel provvedimento si fa riferimento e
confusione con altro soggetto, tale Crapuzzi Vincenzo.

Osserva in diritto
3. — Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l’ordinanza impugnata va an-

Il provvedimento gravato si profila viziato sotto il profilo motivazionale posto
che non evidenza quale sia in concreto la provvista indiziaria su cui poggia l’ordinanza di custodia cautelare e quali le esigenze cautelari che con il medesimo
provvedimento si intendono tutelare. Si fa per vero riferimento, nella decisione, a
profili e rilievi che nulla hanno a che fare con lo Scalera e che, sebbene utili dal
punto di vista dell’inquadramento complessivo della vicenda, non concretizza tuttavia il grave quadro indiziario individualizzante a carico dei ricorrente, evidenziando
anzi una confusione tra soggetti menzionandosi, in luogo dello Scaiera, tale Crapuzzi Vincenzo. Né è dato comprendere se quando la decisione fa riferimento al
Crapuzzi il giudice intendesse o meno riferirsi realmente allo stesso o invece allo
Scalera.
L’unico riferimento certo all’indagato è rintracciabile invece nelle sole dichiarazioni del collaborante Laterza Vincenzo che si sarebbe limitato ad affermare ‘c’era
anche lo Scalera Vincenzo’ senza approfondimenti di sorta che possano far comprendere quale sia stata la qualità e la natura della compartecipazione, atteso che
gli esiti di ascolto non dicono nulla a tale proposito, né è dato comprendere perché
le armi detenute dallo Scalera nel circolo privato Puerto Libre dovessero essere
proprio a disposizione del clan Darnbrosio.
Nell’ambito di questa grave indeterminatezza del provvedimento impugnato il
giudice ha poi omesso di affrontare la problematica centrale del rilevato ne bis in

idem posto che, dalla lettura della sentenza 18 febbraio 2008 della Corte di Appello
di Bari indicata dalla difesa, si evincerebbe quantomeno una sovrapposizione temporale iniziale tra il reato di porto e detenzione d’armi già oggetto di giudizio e quello nuovamente contestato oggi allo Scaiera.
4. — Ne consegue che deve adottarsi pronunzia al sensi dell’art. 623 cod. proc.
pen. come da dispositivo

Ud. in c.c.: 10 maggio 2013 — Scalera Vincenzo

RG: 41449/12, RU: 9;

nullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

per questi motivi
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 10 maggio 2013

Il Presidente

Il Co igliere estensore

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