Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25185 del 20/01/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25185 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STORNAIUOLO ROBERTO N. IL 10/12/1976
avverso l’ordinanza n. 1250/2014 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
24/09/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
ti
1t7 sentite le conclusioni del PG Dott.
14214′ Y,44 O

2,~0

Uditi difensor Avv.;

fil)(9UUU/N

Data Udienza: 20/01/2015

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 24/9/2014 il Tribunale di Napoli/Sez.Riesame confermava il decreto di
sequestro probatorio emesso dal PM presso il Tribunale di Torre Annunziata in data
30/6/2014,in relazione alle targhe dell’autocarro nella disponibilità di STORNAIUOLO Roberto
,rigettando l’istanza di riesame proposta nell’interesse di FIORETTI Antonio e STORNAIUOLO
Roberto.

presupposti del sequestro probatorio,evidenziando che le targhe dell’autocarro risultavano
alterate con uso di un pennarello nero,che aveva mutato due numeri identificativi del veicolo.
Rilavava altresì che tale alterazione era concretamente idonea a trarre in inganno i terzi,e che
vi era un interesse del possessore ad eludere gli accertamenti,in quanto il predetto autocarro
era oggetto di controversia per il contratto di leasing.
Peraltro risultava ritualmente formulato il provvedimento del PM che aveva evidenziato come
l’oggetto del sequestro fosse inerente a cose pertinenti al reato.

Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione a mezzo del
difensore,STORNAIUOLO Roberto,deducendo:
1-la nullità del provvedimento per inesistenza dei presupposti di legge del sequestro
probatorio,con particolare riferimento al “fumus delìcti”.
A sostegno del gravame censurava la motivazione dell’ordinanza,per carenza,contraddittorietà
ed illogícità,ed evidenziava che l’autocarro era di provenienza lecita,e che le targhe non
risultavano alterate in modo indelebile.
Rilevava in tal senso trattarsi di una alterazione estemporanea e “grossolana”2-deduceva inoltre l’inesistenza del pericolo,rilevando che il veicolo era nella disponibilità lecita
di un’azienda .
Pertanto chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Risulta depositata altresì memoria difensiva,nell’interesse dello Stornaíuolo e di Fioretti
Antonio,con la quale si richiamano le censure articolate nel ricorso evidenziando che il
sequestro del veicolo preclude lo svolgimento dell’attività della azienda del Fioretti.

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile.
Invero deve evidenziarsi in primo luogo la ritualità del provvedimento emesso dal PM come si
evince dal testo dell’ordinanza impugnata,che specifica gli elementi sui quali si basa
l’applicazione della misura cautelare reale.

Dal testo del provvedimento si desume che il giudice del riesame aveva ritenuto sussistenti i

Si osserva peraltro che in tema di sequestro probatorio il sindacato del giudice del riesame non
può investire la concreta fondatezza dell’accusa ,ma è circoscritto alla verifica dell’astratta
possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato ed al controllo circa la
qualificazione dell’oggetto sequestrato come corpus delicti,e quindi all’esistenza di una
relazione di immediatezza tra il bene stesso e l’illecito penale(v.in tal senso Cass.sez.V n.9258
del 2.3.2009-RV242998-)Orbene nella specie,l’ordinanza de qua si rivela dotata dei requisiti di legge,riflettendo la
verifica compiuta dal giudice del riesame,circa l’esistenza dei presupposti legittimanti il

targhe alterate,come tali suscettibili di integrare-in astratto-l’ipotesi di reato dedotta dal PM.e
dotate dei requisiti di cose pertinenti al reato come esposto dal Tribunale.
Va evidenziato al riguardo che peraltro il giudice del riesame ha il potere di integrare la
motivazione resa dal PM(come stabilito da questa Corte,che ritiene legittimo il provvedimento
con il quale il tribunale del riesame integra la motivazione del decreto di sequestro probatorio
del PM,impropriamente definito come preventivo,indicandone la corretta qualificazione.v-altresì
Cass.Sez.III,del 4.11.1997,n.3131-in senso conformePertanto le deduzioni difensive si palesano come inammissibili avendo ad oggetto in questa
sede i vizi della motivazione,e l’apprezzamento compiuto dal giudice del riesame sulla
configurabilità dei presupposti che consentono l’applicazione del sequestro probatorio,ben
delineati dal Tribunale.
Resta preclusa altresì,in questa Sede la valutazione dei dati di fatto indicati dalla
difesa,riconducibili a censure di merito,relative all’ipotesi di reato desunta dal testo del
provvedimento cautelare.
Del tutto ripetitiva risulta la memoria depositata in atti.
Va dunque dichiarata l’inammissibilità del gravame,condannando il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle
Ammende,che si reputa equo determinare in euro 1.000-

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Roma,deciso in data 20 gennaio 2015.

sequestro delle targhe del veicolo del quale il ricorrente aveva disponibilità,trattandosi di

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