Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2518 del 05/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2518 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SEBAI MOHAMED ED HADI N. IL 20/04/1971
TOUATI MOHAMED N. IL 27/12/1980
avverso la sentenza n. 3781/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
19/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 05/12/2013

c. c.: 5-12-13

FATTO E DIRITTO
1
Sebai Mohamed Ed Hadi ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in
epigrafe, con la quale è stata confermata la condanna pronunciata nei suoi confronti in
primo grado per ilo reato di cui all’art. 337 c.p.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti
generiche ed alla entità della pena inflitta, ritenuta eccessiva.
2 .-. Il ricorso è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza.
I rilievi relativi al diniego delle attenuanti generiche si traducono in allegazioni di mero
fatto, con le quali viene censurato il potere discrezionale del giudice di merito pur
adeguatamente motivato, nonché carenti della richiesta specificità là dove si lamenta la
mancata considerazione di elementi favorevoli all’imputato semplicemente enunciati,
senza alcuna indicazione della loro decisiva rilevanza. Altrettanto generici quelli
relativi alla pena, ben distante d’altronde dai massimi edittali.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro mille, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille) in favore della Cassa delle
Ammende.
Co ‘ deciso in Roma, in data 5-12-13.

R.G. n. 23244-13

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