Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2517 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2517 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ORRICO GIANFRANCO N. IL 03/10/1968
avverso l’ordinanza n. 3875/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
28/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 11/12/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

ORRICO Gianfranco ricorre contro l’ordinanza specificata in epi-

grafe, che dichiarava inammissibile, per “inconferenza” dei motivi, l’appello proposto
avverso la sentenza di condanna a mesi sei e giorni quindici di reclusione per i reati
previsti dagli artt. 337 e 582 cod.pen., e denuncia violazione delle norme processuali e
mancanza di motivazione, sostenendo che i motivi ritenuti inammissibili in realtà espo-

le attenuanti generiche. Con atto pervenuto il 19.11.2012 la difesa insiste sull’ammissibilità dell’appello ed eccepisce, con motivo nuovo, la nullità dell’ordinanza impugnata
per violazione del diritto di difesa, censurando – alla stregua del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 15189 del 19.1.2012 (ric. Dander, rv
252020) – che l’inammissibilità sia stata dichiarata de plano senza dare la possibilità
alla difesa di contraddire il parere conforme espresso dal P.G.

§2.

Il ricorso principale è manifestamente infondato, perché l’ordi-

nanza impugnata, richiamate la ragioni che hanno indotto il giudice di primo grado a
negare la concessione delle invocate attenuanti (l’oggettiva gravità del fatto e l’inclinazione a delinquere palesata da oltre trenta condanne), ha correttamente osservato che
le censure proposte, omettendo di confutare le argomentazioni sviluppate dal primo

giudice, apparivano “inconferentiff e, quindi, non specifiche.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.
606, comma 3, cod.proc.pen. e l’inammissibilità, a norma dell’art. 585, comma 4, secondo periodo, cod.proc.pen., si estende al motivo nuovo. Ne consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua,
di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 dicembre 2012.

nevano in modo chiaro e specifico le ragioni di censura al mancato riconoscimento del-

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