Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25164 del 03/05/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 25164 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) Raffaele Sullo, nato a Sant’Antonio Abate (NA) il 19.7.1956;
2) Giuseppe Ruocco, nato a Lettere (NA) il 31.1.1959;
avverso il decreto del 22 novembre 2012 emesso dal G.i.p. del Tribunale di
Salerno, nel procedimento a carico di Vincenzo Sabatino;
visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
lette le richieste del sostituto procuratore generale Elisabetta Cesqui, che ha
concluso per il rigetto dei ricorsi;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo.

Data Udienza: 03/05/2013

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RITENUTO IN FATTO

Con il decreto in epigrafe indicato il G.i.p. del Tribunale di Salerno ha
disposto l’archiviazione de plano

del procedimento a carico di Vincenzo

Sabatino, indagato per il reato di calunnia, ritenendo inammissibile
l’opposizione presentata dalle persone offese, in quanto priva di ogni

quelle già compiute a seguito del precedente atto di opposizione.

Contro questo provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione le
persone offese, Raffaele Sullo e Giuseppe Ruocco, per mezzo del procuratore
speciale avvocato Gianluigi Di Ruocco, deducendo la violazione dell’art. 409
comma 6 c.p.p. per avere il giudice omesso di fissare l’udienza per valutare,
nel contraddittorio delle parti, il risultato delle espletate indagini suppletive,
nonché la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità
della opposizione da ultimo presentata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi proposti.
Secondo una giurisprudenza ormai consolidata, avallata da una recente
decisione delle Sezioni unite, il giudice può provvedere de plano sulla reiterata
richiesta di archiviazione, che sia stata proposta a seguito dello svolgimento
di indagini suppletive indicate dal giudice all’esito del contraddittorio
camerale, qualora la persona offesa abbia presentato una nuova opposizione
ritenuta inammissibile (Sez. un., 27 maggio 2010, n. 23909, Simoni).
Ed è quanto accaduto nella presente fattispecie, in cui il G.i.p. ha ritenuto
l’inammissibilità della nuova opposizione proposta dalle persone offese, in
quanto del tutto priva delle indicazioni in ordine alle possibili investigazioni
suppletive, la cui mancanza, come è noto, è sanzionata appunto con
l’inammissibilità ai sensi dell’art. 410 comma 1 c.p.p.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e a versare una somma di denaro in favore

indicazione specifica circa le possibili investigazioni suppletive, diverse da

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della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 500,00
ciascuno.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile qricorsioe condanna i ricorrenti al pagamento delle

delle ammende.
Così deciso il 3 maggio 2013

Il Consigli re estensore

spese processuali e ciascuno alla somma di euro 500,00 in favore della cassa

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