Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25156 del 22/05/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 25156 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: GARRIBBA TITO

SENTENZA
sul ricorso proposto da 3SSA Brahim, nato a Casablanca il 1.08.1982,

avverso

la sentenza n. 12795 emessa il 20 dicembre 2011 dalla Corte d’appello di
Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal presidente Tito Garribba;
udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Giuseppina Fodar ni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 22/05/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE
§I.

JSSA Brahim ricorre contro la sentenza specificata in epigrafe,

che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n.
309/1990, e denuncia violazione della legge penale e mancanza di motivazione,

una precedente condanna per la contravvenzione di cui all’art. 14, comma 5 (rectius, comma 5 ter), d.lgs. n. 286/1998, che non sarebbe più prevista come reato.

§2.

La censura enunciata in ricorso è fondata, perché, effettiva-

mente, il fatto per il quale l’imputato riportò condanna non poteva essere valutato
come elemento a disfavore, in quanto divenuto penalmente irrilevante a causa dell’incompatibilità della norma incriminatrice con la disciplina comunitaria sul rimpatrio dei cittadini extracomunitari il cui soggiorno sia irregolare (cfr. sentenza della
Corte di giustizia dell’Unione europea del 28 aprile 2011).
Tuttavia non ne consegue l’accoglimento del ricorso, perché occorre considerare che la sentenza impugnata, essendo confermativa di quella di primo grado,
va letta insieme a quest’ultima con cui forma un unicum inscindibile. Donde risulta
che la ragione principale per cui la sospensione condizionale della pena non fu concessa risiede nella prognosi negativa – non contestata dal ricorrente – fondata su
“varie denunce per reati inerenti agli stupefacenti” che impedivano di formulare una
previsione di non recidivanza.
Il ricorso deve dunque essere respinto, con la conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 22 maggio 2013.

censurando che sia stata negata la sospensione condizionale della pena a causa di

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