Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25155 del 03/05/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25155 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: FIDELBO GIORGIO
SENTENZA
sul ricorso proposto dal procuratore generale presso la Corte d’appello di
Milano avverso la sentenza dell’8 ottobre 2012 emessa dalla Corte d’appello di
Milano, nel procedimento a carico di Diagne Mor, nato a Namene il 10.7.1974;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udite le richieste del sostituto procuratore generale Sante Spinaci, che ha
concluso per l’annullamento della sentenza in relazione al reato di cui all’art.
651 c.p. con rideterminazione della pena.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’appello di Milano ha
confermato la sentenza del 13 febbraio 2009 con cui il Tribunale in sede
Data Udienza: 03/05/2013
aveva condannato Diagne Mor alla pena di quattro mesi e venti giorni di
reclusione in ordine ai reati di resistenza a pubblico ufficiale (artt. 81 cpv.,
337 c.p), lesioni personali (artt. 81 cpv., 582, 585 in relazione all’art. 576
c.p.) e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità (art. 651 c.p.).
2. Il procuratore generale presso la Corte d’appello di Milano ha proposto
eccependo l’avvenuta
prescrizione della
contravvenzione di cui all’art. 651 c.p., peraltro già rilevata in sede di
conclusioni davanti alla Corte d’appello.
3. Il ricorso è fondato.
La contravvenzione di cui all’art. 651 c.p. risulta commessa il
24.11.2006; per cui tenuto conto del termine massimo di cinque anni previsto
dagli artt. 157-161 c.p.p. il reato è da considerare estinto per intervenuta
prescrizione al 25.11.2011.
Pertanto, ai sensi dell’art. 620 comma 1 lett. I) c.p.p., la sentenza deve
essere annullata senza rinvio, limitatamente alla contravvenzione contestata
al capo C), con conseguente eliminazione della pena di 10 giorni di reclusione,
corrispondente all’aumento per la continuazione relativa al reato di rifiuto di
indicazioni sulla propria identità personale, così come determinato dalla
sentenza di primo grado, confermata in appello. Sicché la pena complessiva,
relativa ai residui reati, per effetto della rideterminazíone resta fissata in
quattro mesi e dieci giorni di reclusione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio, limitatamente al reato di cui all’art. 651 c.p., la
sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina la
relativa pena di giorni 10 di reclusione.
Così deciso il 3 maggio 2013
Il Consigli re stensore
Il Presidente
ricorso per cassazione,