Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2515 del 11/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2515 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MANNINO VITTORIO N. IL 25/02/1964
avverso la sentenza n. 621/2010 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 24/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazioije fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 11/12/2012
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
MANNINO Vittorio ricorre contro la sentenza specificata in epigra-
fe che, giudicando su rinvio della assazione, determinava in mesi dieci di reclusione
più la multa la pena per i residui previsti dall’art. 171 ter legge n. 63311941, e denuncia violazione della legge penale, assumendo che il giudice avrebbe dovuto dichiarare
§2.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché la prescrizione che
sopravviene dopo la pronuncia di annullamento con rinvio limitato a questioni attinenti
alla pena, è irrilevante, dato che il giudicato che si viene a formare – a norma dell’art.
624, comma 1, cod.proc.pen. – sull’accertamento del reato e sulla responsabilità dell’imputato, preclude al giudice del rinvio di dichiarare eventuali cause di estinzione del
reato maturate successivamente alla sentenza della Corte di cassazione (v., Cass.,
Sez.U., 26.03.1997, Attinà).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 dicembre 2012.
l’estinzione di detti reati per sopravvenuta prescrizione