Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2515 del 05/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2515 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IMPROTA GIORGIO N. IL 07/08/1957
avverso la sentenza n. 5928/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
07/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 05/12/2013

c. c.: 5-12-13

FATTO E DIRITTO
1 .-. Improta Giorgio ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della sua
responsabilità e in ordine alla mancata esclusione della aggravante di cui all’art. 78 L.
203/1991.
2 .-. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto basato su motivi non
consentiti in sede di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente ripropongono, in
vero, doglianze relative alla affermazione della sua responsabilità, alle quali egli aveva
espressamente rinunciato nel dibattimento in appello.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata secondo
equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa
delle ammende.
Cos’ deciso in Roma, in data 5-12-13.

R.G. n. 23232-13

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