Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25140 del 18/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 25140 Anno 2013
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
TALLONE FRANCESCO N. IL 05.011942
avverso la ordinanza della CORTE DI CASSAZIONE in data 6 marzo 2012
sentita la relazione fatta dal Consi g liere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
sentite le conclusioni del PG in persona del dott. Oscar Cedran golo dichiararsi inammissibile il
ricorso e per il ricorrente l’avvocato Roma g nolo Giorg io che ha insistito per l’acco g limento del
ricorso

RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza in data 6 marzo 2012 q uesta Corte dichiarava inammissibile il ricorso per
la cassazione della sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa dal GUP presso il Tribunale di
Alessandria nei confronti di Tallone Francesco e da quest’ultimo impu g nata, con cui
era stata applicata allo stesso la pena di anni due di reclusione convertita in q uattro
anni di libertà controllata.
Questi era stato tratto a g iudizio nella q ualità di tenutario delle scritture contabili di
diverse società, in concorso con altri so gg etti, per una serie di reati tributari ( art. 81
cpv c.p., 2, 8 e 9 del Di gs.vo n. 84 del 2000)

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. a mezzo
del proprio difensore il Tallone, deducendo l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la
Corte con il provvedimento impu g nato per aver escluso la corrispondenza delle fatture
per le q uali era stato contestato al ricorrente il concorso nella emissione e q uelle per le

Data Udienza: 18/04/2013

quali doveva rispondere di concorso nella utilizzazione e la mancata applicazione del
disposto dell’art. 9 del D.Igs.vo n. 74 del 2000.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale va dichiarato inammissibile.
Va infatti osservato che secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v. da
ultimo, Sezioni Unite, 14 luglio 2011, n 37505, Corsini, rv 250528) è ammissibile il

effettivamente l’esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o
da un equivoco, e non anche quando il preteso errore derivi da una qualsiasi
valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto. Qualora, infatti, la causa dell’errore
non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la
decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto,
bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625 bis
c.p.p.. Applicando tali principi al caso in esame è evidente la manifesta infondatezza del
ricorso, giacché la Corte ha così motivato sul punto la propria decisione
per quanto attiene invece al secondo motivo, diversamente da quanto rilevato dal
Procuratore generale di questa Corte, si deve evidenziare che la giurisprudenza ha
precisato, sin dal primo momento, che in tema di emissione di fatture per operazioni
inesistenti, il regime derogatorio previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 9, esclude la
possibilità di concorso reciproco fra i reati previsti dagli artt. 2 (dichiarazione
fraudolenta mediante utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)
e 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), senza però
introdurre per questa seconda ipotesi delittuosa alcuna deroga ai principi generali in
tema di concorso di persone nel reato fissati dall’art. 110 c.p. (così Sez. 3, n. 28341
dell’1/6/2001, dep. 12/7/2001, Torturo, Rv. 219679, che, in applicazione di tale
principio, ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva configurato il
concorso ex art 110 c.p. tra il commercialista e l’emittente delle fatture). Infatti tale
disposizione ha per scopo di evitare la doppia criminalizzazione di un medesimo
comportamento illecito, non già di esonerare il professionista “istigatore di una serie di
operazioni fittizie”. Appare pertanto sostanzialmente estranea al ragionamento fondante
la decisione della Corte la questione così come prospettata dal ricorrente della identità
delle fatture poste a base dei due diversi capi di imputazione, su cui il provvedimento
impugnato si è soffermato solo incidentalmente peraltro condivisibilmente
sottolineando: “… sarebbe stato onere del ricorrente indicare specificamente – ed al
giudice di merito prima che al giudice di legittimità – quali fatture per operazioni
Inesistenti gli fossero state addebitate in due distinte imputazioni, sia in concorso con la
società emittente, sia in concorso con la società o le società utilizzatrici”.

ricorso straordinario per errore di fatto, a condizione che la statuizione sia

1. Consegue ex art. 616 c.p.p. alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna

del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla somma di C 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende non rinvenendosi ragioni di esonero.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso nella camera di consiglio del 18 aprile 2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle ammende..

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