Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25133 del 18/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 25133 Anno 2013
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
DEBROVA TOMORR N. IL 12.11. 1989
avverso la sentenza del GIP presso il TRIBUNALE DI FORLI’ in data 27 marzo 2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
sentite le conclusioni del PG in persona del dott. Oscar Cedrangolo che ha chiesto
l’annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e la
trasmissione degli atti al Prefetto

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 27 marzo 2012 il GIP presso il Tribunale di Forlì dichiarava l’odierno
ricorrente colpevole della contravvenzione di guida senza patente e lo condannava alla pena di
giustizia.
2.

Avverso tale decisione

ha proposto ricorso a mezzo del proprio difensore l’imputato

deducendo di essere titolare di valida patente di guida estera in corso di validità e che quindi la
sanzione aveva carattere amministrativo
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso va accolto. La disciplina riguardante la validità delle patenti rilasciate da Paesi
stranieri è contenuta negli artt. 135/136 C.d.S., che, in primo luogo, consentono la possibilità
di sostituire la patente rilasciata da uno Stato Comunitario con la patente nazionale; questa
possibilità è pure estesa, a condizione di reciprocità, ai titolari di patenti guida rilasciate da
Paesi non comunitari. Negli altri casi, cd. patenti non convertibili, la regolamentazione è la
seguente:

Data Udienza: 18/04/2013

a) Lo straniero può guidare in Italia con la patente rilasciata da
Paese straniero se valida e per il periodo di un anno dall’inizio
della residenza in Italia.
b) Lo straniero, residente in Italia da meno di un anno e che guidi
con patente straniera scaduta di validità, commette l’illecito
amministrativo ex art. 126 C.d.S., comma 7, (guida con patente con
validità scaduta).

rilasciata da uno Stato Estero non più in corso di validità, commette il reato
contravvenzionale di guida senza patente.
d) Lo straniero, residente
patente

straniera

in Italia da oltre un anno e che guidi con
in

corso

di

validità,

commette

l’illecito

amministrativo assimilabile alla guida di patente italiana scaduta di
validità (art. 126 C.d.S., comma 7). In tal senso, si è espressa
ripetutamente la giurisprudenza di questa Corte, sia in relazione al Codice della
che

strada previgente non differente in tema – peraltro – da quello attuale,
al Codice in vigore, v. Cass. 13/10/1997 n2392; Cass. 17/12/1998 n.

3699/1999; Cass. 19/01/2011 n. 6821. Deve aggiungersi, per completezza, che
il nuovo disposto dell’art. 135 cod. strada, introdotto dal D.Lgs.

n. 59 del

2011, con entrata in vigore prevista in data 19/12/20013, al comma 14
stabilisce testualmente: “Il titolare di patente guida rilasciata da uno Stato non
appartenente all’Unione Europea o allo Spazio economico Europeo che, trascorso
più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in Italia, guida con
patente in corso di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di
cui all’art. 126, comma 11”.
4. Nella specie pertanto in cui emerge dalla stessa sentenza impugnata la titolarità in
capo al ricorrente di patente straniera in corso di validità la impugnata sentenza va
annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto come reato e va disposto
trasmettersi copia della sentenza al Prefetto di Forlì ex art. 224 C.d.S. tstx khk iv\t)

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P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come
reato. Dispone trasmettersi copia della sentenza al Prefetto di Forlì.,

Così deciso nella camera di consiglio del 18 aprile 2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

c) Lo straniero, residente in Italia da oltre un anno e che guidi con patente

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