Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25132 del 11/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25132 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI ROCCO DAVIDE N. IL 02/03/1985
avverso la sentenza n. 7137/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
23/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 11/03/2015
19901/2013
Motivi della decisione
Di Rocco Davide ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe che lo ha
condannato a 3000,00 euro di ammenda per guida senza patente.
Si tratta di doglianze di merito, inammissibili perché riguardano l’esercizio del potere
discrezionale che compete al giudice in punto di dosimetria della pena, essendo noto
che in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, con la
enunciazione anche sintetica della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri
indicati nell’art. 133 cod.pen., assolve adeguatamente all’obbligo della motivazione;
trattasi infatti di valutazione che rientra nella sua discrezionalità e che non postula
una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (sez.
19.3.2008 n.12749 Rv. 239754).
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso in Roma il 11.3.2015
Le censure riguardano solo il trattamento sanzionatorio.