Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25131 del 11/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 25131 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROCCELLA RAMON N. IL 2404/1976
avverso la sentenza n. 2073/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
13/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 11/03/2015

19479/2014
Motivi della decisione
La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato
quella di primo grado resa all’esito di giudizio abbreviato, con la quale Roccella
Ramon è stato condannato a 4 mesi di arresto e 2220 euro di ammenda, pena
sospesa, per il reato di cui ali’ art.186 co. 2 lett. c cds.

Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su un motivo non consentito o
manifestamente infondato.
Deve in primo luogo escludersi che sussista nullità per il fatto che il giudice di primo
grado non si è pronunciato sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva in quella
pecuniaria, questione affrontata solo dal giudice di appello; può al riguardo richiamarsi
il principio, pacificamente espresso da questa Corte, secondo cui (sez. V 7.3.2014
n.40005 Rv. 260303) il giudice di appello , in caso di conferma della sentenza di
condanna di primo grado, ne può integrare la motivazione, ove riscontri un difetto in
ordine alla individuazione della pena base e dell’aumento a titolo di continuazione,
perché, da un lato, l’omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena,
anche nel caso di reato continuato, non dà luogo ad una nullità ma ad una lacuna di
motivazione e, dall’altro, le sentenze di primo e di secondo grado, ai fini del controllo
di congruità della motivazione, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato
organico ed inscindibile.
Quanto al merito della questione, la Corte di appello ha ritenuto che la sostituzione
della pena detentiva con quella pecuniaria, da effettuarsi sulla base del ragguaglio di
38 euro al giorno trattandosi di reato commesso prima dell’entrata in vigore del
nuovo criterio fissato in 250,00, fosse privo di efficacia special -preventiva per la sua
esiguità, tenuto anche conto che l’imputato dopo il fatto aveva commesso un’ulteriore
reato, rifiutandosi di sottoporsi all’alcoltest. La valutazione esprime un convincimento
non illogico o arbitrario del giudice e come tale si sottrae alle censure svolte dal
ricorrente e risulta insindacabile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 11.3.2015

EP9r

fl

IN CANCELUE-RI:

L’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha interposto ricorso per cassazione,
chiedendo l’annullamento della sentenza. Deduce mancanza e manifesta illogicità della
motivazione per mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA