Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25130 del 11/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25130 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE ROSA EMMA N. IL 02/10/1967
CERELLA ROSINA N. IL 28/02/1943
GUARNIERI LORETA N. IL 18/09/1973
SPINELLI MONICA N. IL 09/07/1977
avverso la sentenza n. 602/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
27/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 11/03/2015

19444/2014
Motivi della decisione

De Rosa Emma e Cerella Rosina lamentano il difetto di motivazione sulla mancata
concessione dell’attenuante ex art. 62 n.4 cod.pen. La censura viene formulata
anche da Guarneri Loreta e Spinelli Monica che sostengono inoltre che avrebbe
dovuto escludersi l’aggravante del mezzo fraudolento e pervenirsi alla dichiarazione
di prescrizione del reato.
I ricorsi sono inammissibili.
La questione dell’esclusione del mezzo fraudolento non risulta essere stata dedotta
davanti al giudice di appello e in ogni caso l’aggravante è stata contestata in
relazione alla condotta attraverso la quale le imputate si sono introdotte
nell’abitazione della persona offesa dichiarandosi impiegate dell’Enel. Quanto alla
mancata concessione dell’attenuante del fatto di particolare tenuità, la sentenza
risulta logicamente e correttamente motivata con riferimento al principio secondo cui
ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno patrimoniale di
speciale tenuità rilevano, oltre al valore economico del danno, anche gli ulteriori
effetti pregiudizievoli cagionati alla persona offesa dalla condotta delittuosa
complessivamente valutata, nella specie dovendosi tenere oltre che della somma
sottratta (100 euro) della intrinseca debolezza della persona offesa, persona anziana
incapace di opporre un serio rifiuto alle richieste delle imputate.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dee/. ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) ciascuno
a titolo di sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna í )tricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00) ciascung.
Così deciso in Roma 1’11.3.2015.

De Rosa Emma, Cerella Rosina, Guarneri Loreta e Spinelli Monica ricorrono avverso
la sentenza indicata in epigrafe che, riformando in melius quella di primo grado con
riferimento al trattamento sanzionatorio, ne ha confermato la responsabilità per il
reato di furto aggravato in abitazione.

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