Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2513 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2513 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CRIVELLO ANTONINO N. IL 01/09/1972
2) DI BELLA ANGELO N. IL 04/12/1986
avverso la sentenza n. 1673/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 10/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 11/12/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

CRIVELLO Antonino e DI BELLA Angelo ricorrono contro la sen-

tenza specificata in epigrafe, che confermava la condanna per concorso nei reati previsti dagli artt. 337 e 582 cod.pen., e denunciano insufficienza della motivazione in ordine all’avvenuta applicazione di una pena superiore al minimo edittale.

Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-

gnata, attenendosi ai parametri indicati dall’art. 133 cod.pen., ha esplicitamente argomentato che la pena doveva essere determinata in misura superiore al minimo edittale
per renderla adeguata al reale disvalore del fatto e alla personalità negativa dei responsabili.
I ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili ai sensi dell’art.
606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille ciascuno alla
Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille per ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 dicembre 2012.

§2.

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