Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2513 del 05/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2513 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GARCIA MARIA DE LOS ANGELES N. IL 07/09/1961
avverso la sentenza n. 1063/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del
26/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 05/12/2013

c.c.: 5-12-13

FATTO E DIRITTO
1 .-. Garcia Maria De Los Angeles ricorre per cassazione avverso la sentenza
di cui in epigrafe, deducendo vizio di motivazione in punto di affermazione
della sua responsabilità. Chiede inoltre dichiararsi il reato a lei ascritto estinto
per prescrizione.
2 .-. Il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto
basato su doglianze non consentite in sede di giudizio di legittimità. Le
censure della ricorrente attengono invero alla valutazione della prova, che
rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in
questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione
congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello
hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla
decisione impugnata attraverso un esame completo ed approfondito delle
risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della
congruità e della correttezza logica.
La declaratoria di inammissibilità prevale su quella di estinzione del reato per
prescrizione maturata (13-7-12) dopo la sentenza di secondo grado (26-6-12)
[v., da ultimo, Cass., sez. un., n. 32, dep. 21 dicembre 2000, De Luca; Cass.,
sez. un. n. 15, dep, 15 settembre 1999, Piepoli].
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della cassa delle ammende che, in relazione ai motivi delle inammissibilità, si
stima equo determinare in euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
Ammende.
così deciso in Roma, all’udienza del 5-12-13.

R.G. 23199-13

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