Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25128 del 11/03/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 25128 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZAJMI GLIRIM N. IL 24/11/1977
avverso la sentenza n. 639/2013 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
12/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 11/03/2015

17176 /2014
RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cassazione l’ imputato lamentando il difetto di motivazione
essendo state- travisate le circostanze indiziarie su cui è basata la ritenuta
responsabilità.
3. Il ricorso è inammissibile dal momento che le censure svolte si
risolvono in mere prospettazioni in fatto volte a mettere in dubbio la
ricostruzione dei fatti compiutamente descritti e interpretati dalla Corte di
appello.
4. Deve tuttavia darsi atto del fatto che il trattamento sanzionatorio cui
il giudice ha fatto riferimento in tale sentenza è stato modificato in senso
favorevole all’imputato successivamente alla data della sentenza stessa.
Infatti, con la legge 16.5.2014, di conversione del decreto legge n.36
del 2014, entrata in vigore il 21 maggio 2014, è stata ribadita la natura di
reato autonomo dell’ipotesi di cui al comma 5 del d.P.R. 309/90, già
recentemente stabilita dal decreto legge 146/2013 convertito in legge
10/2014, rispetto a questo ulteriormente riducendo la pena, che è attualmente
fissata per tutti i tipi di stupefacenti nella misura da 6 mesi a 4 anni di
reclusione e da 1032 a 10239 euro di multa. Inoltre a seguito della nuova
configurazione di reato autonomo, è diverso il computo delle circostanze ed è
sempre applicabile (salvo il caso che ricorre una circostanza ad effetto
speciale) il più breve termine di prescrizione di sei anni, prorogabile al
massimo fino a sette anni e mezzo. Ben più grave, in quanto compreso tra
uno e sei anni di reclusione oltre la multa, è il trattamento sanzionatorio
adottato nel presente caso.
5. La modifica del quadro normativo di riferimento così intervenuta
richiede la valutazione delle situazioni giudicate ed oggetto di ricorso davanti a
questa Corte alla luce del principio di eguaglianza (art. 3 Costituzione) e di
quelli relativi alla successione di leggi nel tempo dettati dagli artt. 2, co.4,
Convenzione europea sui diritti dell’Uomo,
codice penale e 7, par. 1,
occorrendo in particolare adeguarsi alla interpretazione della Corte EDU del
predetto art. 7, par. 1, della citata Convenzione europea, secondo cui
l’imputato ha diritto di beneficiare della legge penale successiva alla
commissione del reato, che prevede una sanzione meno severa di quella
stabilita in precedenza, fino a che non sia intervenuta sentenza passata in
giudicato (sentenza CEDU Scoppola C/Italia; Corte cost. n.210/2013). Per
effetto del principio della applicazione della legge più favorevole come
riconosciuto dalla Cedu, è necessario che quando la legge del tempo in cui è
1

1. La Corte di appello di Perugia, con sentenza in data 12.11.2013, ha
confermato la sentenza, resa all’esito di giudizio abbreviato, con cui Zajimi
Glirim è stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione e 2000,00 euro
di multa per il reato di cui all’art. 73, co.5, dpr 309/90 per la detenzione
illecita di cocaina.

6. Ritiene pertanto il Collegio di dover annullare la sentenza impugnata
per tenere conto della minore forbice edittale stabilita attualmente per il reato
di cui all’art. 73 quinto comma, precisandosi che l’annullamento interviene
solo con riguardo al trattamento sanzionatorio e pertanto, ai sensi dell’art. 624
cod.proc.pen., il capo concernente la penale responsabilità è divenuto
irrevocabile.
p.q.m.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e
rinvia sul punto alla Corte di appello di Firenze. Rigetta il ricorso nel resto.
Visto l’art. 624 cod.proc.pen. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine
alla affermazione di responsabilità dell’imputato.

Così deciso in Roma l’ 11.3.2015

stato commesso il reato prevede un trattamento più gravoso, quanto a
definizione del reato e previsione delle relative pene, rispetto a quello
introdotto da una norma successiva, sia applicato quest’ultimo, salvo il limite
del giudicato .

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