Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25127 del 11/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25127 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SOLLAZZO FRANCESCO N. IL 26/02/1960
avverso la sentenza n. 2348/2012 TRIBUNALE di COSENZA, del
26/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 11/03/2015

17161#/2014
Motivi della decisione

L’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha interposto ricorso per cassazione,
chiedendo l’annullamento della sentenza. Deduce nullità della sentenza per mancanza
della indicazione delle conclusioni delle parti e delle ragioni per le quali il giudice
ritiene non attendibili le prove a sua tutela, requisiti richiesti dall’art. 546 lett. d ed e
cpp. Sostiene che l’uso dell’auto era stato assolutamente necessario per recarsi in
ospedale, in assenza di qualsivoglia altra persona che potesse accompagnarlo.
Contraddittorietà della motivazione che in una parte ritiene l’imputato innocente per
poi pervenire a sentenza di condanna.
Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su
motivi non consentiti
o
manifestamente infondati.
La sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine alla ritenuta
responsabilità dell’imputato, fondata sulla dichiarazione resa da uno dei verbalizzanti
secondo cui all’imputato risultava essere stata revocata la patente; stante il principio
di tassatività delle nullità, le mancanze di cui si duole il ricorrente non possono
comportare la sanzione della nullità, tanto più che il ricorso neppure specifica se siano
state assunte prove a favore dell’imputato di cui non si è tenuto conto; il ricorrente
infatti si limita a sostenere che l’uso dell’auto era indispensabile per andare in
ospedale ma senza indicare da quali dati processuali ciò risultasse provato, ciò che
determina l’inammissibilità anche di questo motivo. Il riferimento all’innocenza
dell’imputato è un evidente errore materiale atteso che la sentenza è chiarissima nel
ritenere e nel motivare la sua responsabilità.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 11.3.2015

Il Tribunale di Cosenza ha condannato Sollazzo Francesco alla pena di 3000,00 euro
di ammenda per guida senza patente.

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