Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25126 del 11/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25126 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIRULLO ANTONIO N. IL 22/08/1984
avverso la sentenza n. 364/2013 TRIBUNALE di CASTROVILLARI,
del 04/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 11/03/2015

17151/2014
Motivi della decisione

Avverso tale sentenza ha presentato appello l’imputato, per il tramite del proprio
difensore, e la corte di appello ha trasmesso gli atti a questa Corte sul rilievo che
l’art. 37 del decreto legislativo 274 del 2000 consente l’appello dell’imputato contro le
sentenze di condanna del giudice di pace che applicano la pena pecuniaria solo se
impugna anche il capo- nella specie inesistente – relativo alla condanna al risarcimento
del danno.
Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile ex art. 613 cpp, in quanto
proposto da avvocato non legittimato al patrocinio davanti a questa Corte. E’ infatti
pacifico che l’istituto della conversione della impugnazione previsto dall’art.568,
comma 5, cod.proc.pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina
unicamente l’automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice
competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta
una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato.
Pertanto, l’atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini
della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta da difensore iscritto nella
albo speciale della Corte di cassazione (da ultimo sez. III 22.4.2004 n.26905 rv.
228729).
p.q.m.
– dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento nonché al versamento di 500,00 (cinquecento /00) euro in
favore delle cassa delle ammende.
Così deciso il 11.3.2015

Con sentenza del 4frftTribunale di Castrovillari ha condannato l’imputato alla pena
ritenuta di giustizia er il reato di guida senza patente, fatto commesso il 25.7.2012.

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