Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25125 del 11/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25125 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NDIAYE CHEICK MBACKE N. IL 06/02/1963
avverso la sentenza n. 780/2012 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 24/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 11/03/2015

17101/2014
Motivi della decisione
Ndyaie Check Mbacke, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per
cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanisetta con la quale è
stata confermata quella di primo grado di condanna a tre anni di reclusione per
omicidio colposo con violazione delle norme che regolano la circolazione stradale,
ricettazione di una patente di guida falsa e uso di atto falso, fatti commessi in data 21
dicembre 2004.Ha inoltre concesso all’imputato l’indulta nella misura di tre anni.

Il ricorrente sostiene che la sentenza manca di motivazione sulla sussistenza del
nesso di causalità e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e che non è
stata data risposta alla richiesta di prescrizione formulata davanti alla Corte di appello.
Il ricorso è inammissibile.
Si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato
argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale. Quanto alla
responsabilità la corte di appello ha ritenuto il nesso di causalità richiamandosi alle
modalità del fatto: l’auto del prevenuto, per superare nonostante la linea continua che
segnalava il divieto di sorpasso, le auto che lo precedevano, invadeva la opposta
corsia di marcia; nell’effettuare tale manovra veniva in collisione con l’autofurgone
proveniente dalla opposta direzione causandone lo sbandamento e determinandone
l’urto con una terza vettura il cui conducente decedeva sul colpo; ha rilevato la Corte,
del tutto correttamente e facendo applicazione di pacifici principi giuridici, che anche a
voler ammettere che il furgone procedesse a velocità superiore al dovuto, ciò non
costituiva interruzione del nesso di causalità tra il comportamento tenuto dall’imputato
e l’evento. Quanto al trattamento sanzionatorio è’ appena il caso di considerare che in
tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche,
ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della
pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa
Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. sez. VI 22
settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene
congrua” vedi Cass. sez. VI 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche
che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed
attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono
censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento
illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza
che certamente non sussiste nel caso di specie avendo la Corte richiamato il
complessivo comportamento dell’imputato ed in particolare il possesso e l’uso di
patente falsa. Quanto alla eccezione di prescrizione, la medesima risulta infondata dal
momento che non tiene conto della sospensione del corso della medesima in
relazione ai numerosi rinvii in primo e secondo grado per cause imputabili
all’imputato e/o alla sua difesa.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a favore
della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M

.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

.)

processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 11.3.2015

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