Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25124 del 11/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25124 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANGARAMO MARCO N. IL 12/01/1977
avverso la sentenza n. 8/2012 TRIBUNALE di SALUZZO, del
01/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 11/03/2015

17059/2014
Motivi della decisione
Angaramo Marco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del
Tribunale di Cuneo ,indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella di
primo grado di condanna a 1200 euro di multa per il reato di cui all’art. 590 cod.pen.
L’imputato ricorrente , con unico motivo, si duole della mancata concessione delle
attenuanti generiche e della entità della pena inflitta.

Si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato
argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per quanto
concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. E’ appena il caso di
considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle
attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto
riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti,
la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione
implicita (Cass. sez. VI 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con formule
sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass. sez. VI 4 agosto 1998 n. 9120 Rv.
211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra
circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art.
133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio
o ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si
tratta di evenienza che certamente non sussiste nel caso di specie. Il Tribunale,
infatti, ha considerato che l’imputato non era meritevole di una pena edittale
determinata nella misura minima attese le gravi conseguenze derivate dall’incidente .
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a favore
della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 11.3.2015

Il ricorso è inammissibile.

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