Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25122 del 11/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25122 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FROSINA ANTONINO N. IL 19/07/1974
avverso la sentenza n. 2666/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
26/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 11/03/2015

17052/2014
Motivi della decisione

Il difensore dell’imputato ha interposto ricorso per cassazione, chiedendo
l’annullamento della sentenza. Deduce mancanza e manifesta illogicità della
motivazione per quanto riguarda la mancata esclusione della recidiva e la
insussistenza dell’attenuante della lieve entità del fatto.
Il ricorso è inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati. La corte di
appello ha osservato che la gravità dei fatti e la reiterazione dei medesimi
imponevano di tenere conto della recidiva e che la pluralità e reiterazione della
condotta di spaccio, avente ad oggetto sostanze di tipo diverso, era incompatibile con
il riconoscimento dell’attenuante in parola. La motivazione è del tutto congrua. In
particolare, il diniego della diminuente di cui al d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma
5, in considerazione della gravità della condotta anche in relazione all asua ripetitività
costituisce corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Suprema
Corte in materia, secondo i quali l’attenuante compete solo in ipotesi di minima
offensività della condotta, deducibile sia dal dato quantitativo e qualitativo, sia dagli
altri parametri richiamati dalla norma, con la conseguenza che ove venga meno anche
uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza
degli altri (sez. un. 21.9.2000 n. 17, Primavera ed altri, RV 216668; da ultimo sez. 4,
27.5.2010 n. 31663, Ahmetaj, RV 248112, sez. un. 24.6.2010 n.35737 Rv. 247911).
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 11.3.2015

La Corte di Appello di Catania, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato
quella di primo grado resa all’esito di giudizio abbreviato, con la quale Frosina
Antonino è stato condannato per il reato di cui all’ art.73 dPR 309/90 (detenzione di
cocaina) oltre che per rapina e lesioni volontarie; ritenuta la continuazione tra tali
reati ha determinato la pena in cinque anni di reclusione e 13000 euro di multa.

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