Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2512 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2512 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) VALENTINI SERGIO N. IL 09/09/1972
avverso la sentenza n. 518/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
18/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 11/12/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.

VALENTINI Sergio ricorre contro la sentenza specificata in epigra-

fe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 388, comma terzo, cod.pen., e denuncia:
1. erronea applicazione della fattispecie prevista dal terzo comma dell’art. 388
cit., atteso che il fatto è stato commesso dal proprietario su cose affidate alla

mancanza di motivazione e travisamento della prova in ordine alla ritenuta sus-

2.

sistenza del dolo.

§2.

Il primo motivo di ricorso, pur fondato, è inammissibile per ca-

renza di interesse, perché rivendica una qualificazione giuridica del fatto che comporta
una pena più grave di quella prevista dalla fattispecie originariamente contestata.
Il secondo motivo è, da un lato, manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata fornisce adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni
della decisione (dalla unilaterale, abusiva e non comunicata rimozione dei beni pignorati la sentenza ha desunto la dimostrazione della consapevolezza dell’agente di sottrarre i beni all’esecuzione) e, dall’altro, non consentito dalla legge, perché, tramite la
censura surrettizia del “travisamento della prova”, propone una diversa lettura della
prova senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1 1 11 dicembre 2012.

sua custodia;

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