Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25119 del 11/03/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 25119 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

~7~
sul ricorso proposto da:
CANNETI MATTEO GIOVE N. IL 17/11/1968
avverso la sentenza n. 6307/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
08/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 11/03/2015

16799/2014
Motivi della decisione

Rileva il Collegio che, a prescindere dalla ammissibilità del motivo di ricorso,
che si risolve nella riproposizione di questioni già dedotte in appello e dalla Corte di
Trento valutate, occorre in ogni caso tenere conto delle modifiche normative
conseguenti a pronunce della Corte costituzionale e a interventi del legislatore
recentemente intervenuti prima della decisione.
Il riferimento è alla legge 16.5.2014, di conversione del decreto legge n.36 del
2014, entrata in vigore il 21 maggio 2014, con cui è stata ribadita la natura di reato
autonomo dell’ipotesi di cui al comma 5 del d.P.R. 309/90, già recentemente stabilita
dal decreto legge 146/2013 convertito in legge 10/2014, rispetto a questo
ulteriormente riducendo la pena, che è attualmente fissata per tutti i tipi di
stupefacenti nella misura da 6 mesi a 4 anni di reclusione e da 1032 a 10239 euro di
multa. Per effetto della nuova configurazione del reato il termine di prescrizione dello
stesso è dunque quello di sei anni prorogabili al massimo a sette anni e mezzo.
Ritiene il Collegio che alla applicazione della nuova normativa nei processi in
corso, in quanto più favorevole, non sia di ostacolo la inammissibilità dei ricorsi: si
tratta di questione che deve essere rilevata di ufficio ex art.609 cod.proc.pen., non
potendosi considerare preclusiva la formazione del giudicato in senso sostanziale (nel
senso da ultimo espresso da Sezioni unite 25 febbraio 2004, n.24246 Chiasserini),
atteso che l’intervento normativo è successivo alla data di proposizione del presente
ricorso e pertanto certamente non era possibile tenere conto di esso nella
formulazione dei motivi proposti.
Deve pertanto essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata perché il
reato, commesso il 12.8.2006, è estinto per prescrizione essendo da tempo decorso
il previsto termine massimo.
p.q.m.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 11.3.2015

Matteo Canneti ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di appello di Milano indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata
quella di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità per la cessione di
cocaina , fatto qualificato di lieve entità ex quinto comma dell’art. 73 dPR 309/90,
commesso il 12.8.2006.
Lamenta il difetto di motivazione sulla ritenuta responsabilità e la genericità
dell’accusa rivoltagli.

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