Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25115 del 11/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25115 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
POLITO SERGIO N. IL 05/07/1958
avverso la sentenza n. 703/2013 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 16/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 11/03/2015

16529/2014
Motivi della decisione

L’imputato ha interposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della
sentenza. Deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione per quanto
riguarda la mancata riduzione della pena nella massima misura consentita a seguito
del riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile perché il motivo non è consentito. Si osserva che la
decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che
soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per quanto concerne la
determinazione del trattamento sanzionatorio. E’ appena il caso di considerare che in
tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche,
ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della
pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa
Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. sez. VI 22
settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene
congrua” vedi Cass. sez. VI 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche
che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed
attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono
censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento
illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza
che certamente non sussiste nel caso di specie. La Corte di appello, infatti, ha
considerato che l’imputato non era meritevole del riconoscimento nella misura
massinma delle attenuanti generiche, in considerazione delle modalità dell’azione e
della contestuale detenzione di più tipi di sostanza, circostanze che giustificano a
pieno la scelta operata.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 11.3.2015

D-EPosa -rAT

La Corte di Appello di Taranto, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato
quella di primo grado resa all’esito di giudizio abbreviato, con la quale Polito Sergio
è stato ritenuto responsabile del reato di cui alli art.73, co.1, dPR 309/90 per la
detenzione di kg.2,400 di hashish e gr. 115 di cocaina e ha ridotto la pena inflitta.

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