Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25112 del 11/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 25112 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALMISANO ALBERTO N. IL 11/04/1957
avverso la sentenza n. 1720/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
08/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 11/03/2015

14385/2014
Motivi della decisione

L’imputato ha interposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della
sentenza. Deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione per mancata
considerazione di una causa di non punibilità in considerazione dello stato di salute
dell’imputato.
Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su un motivo non consentito.
Secondo il combinato disposto degli artt. 591, co. 1 lettc) e 581, co.1, lett.c),
l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica
delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta. La
sanzione trova applicazione anche quando il ricorrente nel formulare le proprie
doglianze nei confronti della decisione impugnata trascura di prendere nella dovuta
considerazione le valutazioni operate dal giudice di merito e sottopone alla Corte
censure che prescindono da quanto tale giudice ha già argomentato. Nella specie la
questione dello stato di intossicazione alcolica al momento del fatto è stata
esaminata dalla Corte di appello che ha ritenuto non sussistenti i presupposti per
approfondire l’indagine a fronte di una certificazione che si riferiva ad oltre 16 mesi
dal fatto e attestante uno stato di intossicazione alcolico privo del requisito della
cronicità ed ha concluso , del tutto logicamente, per l’assenza dei presupposti per
elidere o attenuare la responsabilità. A fronte di ciò, nulla di specifico argomenta il
ricorrente limitandosi a ribadire la propria condizione, già dal giudice valutata.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 11.3.2015

La Corte di Appello di Lecce, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato
quella di primo grado resa all’esito di giudizio abbreviato, con la quale Palmisano
Alberto è stato condannato a 4 mesi di arresto e 1000 euro di multa per il reato di
cui all’ art.186 co. 2 lett. c cds.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA