Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25110 del 27/03/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25110 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOUBTASSIME SIMONE N. IL 24/05/1971
avverso la sentenza n. 1346/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
30/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 27/03/2013
Osserva
Ricorre per cassazione, personalmente, Moubtassime Simone avverso la sentenza
emessa in data 30.1.2012 dalla Corte di Appello di Brescia che, in parziale riforma
di quella emessa in data 9.6.2010 dal Tribunale di Brescia, con cui il predetto era
stato riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 186 II comma lett. c) C.d.S. e
condannato alla pena di mesi 2 di arresto ed C 1.500,00 di ammenda oltre alla
sospensione della patente di guida per anni uno, sostituiva la pena detentiva con
Deduce il vizio motivazionale in relazione al ritenuto stato di ebbrezza sulla scorta
della sintomatologia riscontrata (alito vinoso) e la violazione di legge per
inutilizzabilità dell’alcoltest atteso il mancato avviso (ex artt. 356 c.p.p e 114 Disp.
Att. c.p.p.) di farsi assistere da un difensore.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati.
La prima censura è anche aspecifica, avendo reiterato pedissequamente in questa
sede la medesima doglianza rappresentata dinanzi alla Corte territoriale e da quel
giudice disattesa con motivazione compiuta e congrua, immune da vizi ed
assolutamente plausibile, laddove ha compiutamente spiegato che lo stato di
ebbrezza era ritualmente comprovato anche dall’esito dell’esame alcolimetrico.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su
motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di
specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità,
come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591
comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv.
216473 e successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Quanto alla seconda censura, l’avviso di farsi assistere da un difensore risulta
contenuto nel verbale di p.g. e l’eccezione non risulta formulata tempestivamente
con la proposta opposizione a decreto penale.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma, che si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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quella di 3.700,00 di ammenda e concedeva il beneficio della non menzione.
Così deciso in Roma, il 27.3.2013