Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25107 del 11/03/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 25107 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

sul ricorso proposto da:
CEESAY MORRO N. IL 06/07/1971
avverso la sentenza n. 2563/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
14/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 11/03/2015

10798/2014
RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cassazione l’ imputato lamentando il difetto di motivazione
della sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod.proc.pen. per mancato
rispetto dell’art. 129.
3. Il ricorso è inammissibile dal momento che le censure svolte non
hanno alcun riferimento alla sentenza impugnata che non è una sentenza di
applicazione della pena.
4. Deve tuttavia darsi atto del fatto che il trattamento sanzionatorio cui
il giudice ha fatto riferimento in tale sentenza è stato modificato in senso
favorevole all’imputato successivamente alla data della sentenza stessa.
Infatti, con la legge 16.5.2014, di conversione del decreto legge n.36
del 2014, entrata in vigore il 21 maggio 2014, è stata ribadita la natura di
reato autonomo dell’ipotesi di cui al comma 5 del d.P.R. 309/90, già
recentemente stabilita dal decreto legge 146/2013 convertito in legge
10/2014, rispetto a questo ulteriormente riducendo la pena, che è attualmente
fissata per tutti i tipi di stupefacenti nella misura da 6 mesi a 4 anni di
reclusione e da 1032 a 10239 euro di multa. Inoltre a seguito della nuova
configurazione di reato autonomo, è diverso il computo delle circostanze ed è
sempre applicabile (salvo il caso che ricorre una circostanza ad effetto
speciale) il più breve termine di prescrizione di sei anni, prorogabile al
massimo fino a sette anni e mezzo. Ben più grave, in quanto compreso tra
uno e sei anni di reclusione oltre la multa, è il trattamento sanzionatorio
adottato nel presente caso.
5. La modifica del quadro normativo di riferimento così intervenuta
richiede la valutazione delle situazioni giudicate ed oggetto di ricorso davanti a
questa Corte alla luce del principio di eguaglianza (art. 3 Costituzione) e di
quelli relativi alla successione di leggi nel tempo dettati dagli artt. 2, co.4,
codice penale e 7, par. 1,
Convenzione europea sui diritti dell’Uomo,
occorrendo in particolare adeguarsi alla interpretazione della Corte EDU del
predetto art. 7, par. 1, della citata Convenzione europea, secondo cui
l’imputato ha diritto di beneficiare della legge penale successiva alla
commissione del reato, che prevede una sanzione meno severa di quella
stabilita in precedenza, fino a che non sia intervenuta sentenza passata in
giudicato (sentenza CEDU Scoppola C/Italia; Corte cost. n.210/2013). Per
effetto del principio della applicazione della legge più favorevole come
riconosciuto dalla Cedu, è necessario che quando la legge del tempo in cui è
stato commesso il reato prevede un trattamento più gravoso, quanto a
1

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 14.6.2013, ha
confermato la sentenza, resa all’esito di giudizio abbreviato, con cui Ceesay
Morro è stato condannato ad un anno e quattro mesi di reclusione ed euro
3000 di multa per il reato di cui all’art. 73, co.5, dpr 309/90 per la detenzione
illecita di cocaina.

definizione del reato e previsione delle relative pene,
rispetto a quello
introdotto da una norma successiva, sia applicato quest’ultimo, salvo il limite
del giudicato .

p.q.m.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e
rinvia sul punto alla Corte di appello di Milano. Rigetta il ricorso nel resto.
Visto l’art. 624 cod.proc.pen. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine
alla affermazione di responsabilità dell’imputato.

Così deciso in Roma l’ 11.3.2015

6. Ritiene pertanto il Collegio di dover annullare la sentenza impugnata
per tenere conto della minore forbice edittale stabilita attualmente per il reato
di cui all’art. 73 quinto comma, precisandosi che l’annullamento interviene
solo con riguardo al trattamento sanzionatorio e pertanto, ai sensi dell’art. 624
cod.proc.pen., il capo concernente la penale responsabilità è divenuto
irrevocabile.

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