Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25106 del 11/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25106 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCARANO CIRO N. IL 24/04/1961
avverso l’ordinanza n. 65/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
19/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 11/03/2015

10718/2014
Osserva

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto presentato dalla parte
personalmente, avendolo sottoscritto lo stesso interessato. Una tale dichiarazione si
impone in conformità alla decisione delle Sezioni unite di questa Corte che, con ord.
del 27.6.2001, n.34535 Petrantoni dep. il 24.9.2001 rv.219613 pronunciata per la
risoluzione di un contrasto esistente sul punto, hanno stabilito che “In tema di
riparazione per l’ingiusta detenzione, è inammissibile il ricorso per cassazione
proposto con atto sottoscritto dalla parte senza la rappresentanza di un avvocato
iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione a norma dell’art. 613 cpp, giacchè
l’unica deroga a tale disposizione generale è quella prevista dall’art. 571, comma
primo, cpp che riconosce al solo imputato la facoltà di proporre personalmente
l’impugnazione”. Nello stesso senso si è poi espressa la costante giurisprudenza di
questa Corte (da ultimo sez. IV sentenza n. 41636 del 3.11.2010 rv. 248449).
Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito l’onere delle spese del procedimento
nonché la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore delle cassa
delle ammende che si stima equo fissare, anche dopo la sentenza n.186 del 2000
della Corte Cost., in euro 300,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento di euro 300,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso 1’11 marzo 2015

Scarano Ciro ricorre per la cassazione della ordinanza in data 19.3.2013 della Corte
di appello di Bologna che ha respinto la richiesta di indennizzo per la ingiusta
detenzione da lui asseritamente subita. Lamenta la mancanza e manifesta illogicità
della motivazione in ordine alla ritenuta condotta ostativa.

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