Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25105 del 11/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25105 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GARGIVOLO ENZO N. IL 05/01/1981
SP1NELLI FABIO N. IL 17/12/1974
SPINELLI MARCO N. IL 30/01/1983
avverso la sentenza n. 878/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
15/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 11/03/2015

10000/2014
Motivi della decisione

Gargivolo Enzo sostiene che non vi è prova che egli fosse l’autore delle telefonate a
Pardo Andrea dal momento che l’apparecchio telefonico utilizzato era usato anche da
altre persone e il contenuto delle intercettazioni si presta a diverse interpretazioni; si
duole poi della mancata concessione dell’ attenuante di cui al quinto comma, del
mancato riconoscimento dell’uso di gruppo, della ritenuta responsabilità per i reati di
cui ai capi p) e q) laddove ben poteva essere che egli fosse stato acquirente e non
venditore, della esclusione della continuazione.
Spinelli Fabio lamenta la mancanza di prova del reato contestato al capo b) laddove
non sono state accolte le giustificazioni fornite circa il fatto che la somma ricevuta da
Gargivolo si riferiva a un debito del medesimo per delle autovetture; si duole della
mancata concessione dell’ attenuante di cui al quinto comma .
Spinelli Marco lamenta il difetto di motivazione con riferimento alla sussistenza della
responsabilità per non essere stato spiegato perché egli era venditore della droga a
Gargivolo e non che quest’ultimo avesse ceduto parte del quantitativo detenuto allo
Spinelli.
Nell’interesse di Spinelli Fabio è stata presentata una memoria con cui si sollecita
l’esame del ricorso in pubblica udienza.
Tutti i ricorsi sono inammissibili ~—- U per violazione dell’art. 606 c.p.p.,
comma 1, perché propongono censure attinenti al merito della decisione impugnata,
congruamente giustificata. Correttamente dunque è stata fissata l’udienza camenrale
per la relativa trattazione.
La Corte territoriale ha richiamato la pronunzia di primo grado, che integra quella di
appello sui punti conformi e ha fondato l’affermazione di responsabilità in ordine ai
reati contestati sulla puntuale disamina del contenuto delle telefonate intercettate e
delle azioni compiute dagli imputati senza che nella motivazione resa sia ravvisabile
alcuna manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede. Infatti, nel
momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la
decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei
fatti ne’ deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa
giustificazione sia compatibile con il senso comune e con “i limiti di una plausibile
opinabilità di apprezzamento”, secondo una formula giurisprudenziale ricorrente.
(Cass. Sez. 5^, sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez.
2^, sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955). Del resto va ricordato
che il vizio di motivazione implica o la carenza di motivazione o la sua manifesta
illogicità. Sotto questo secondo profilo la correttezza o meno dei ragionamenti
dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità degli
enunciati che la compongono. È peraltro possibile prospettare in sede di legittimità
una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta
dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel
caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da
quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile. (Cass. Sez. 2″, sent. n.
1

Gargivolo Enzo, Spinelli Fabio e Spinelli Marco ricorrono avverso la sentenza indicata
in epigrafe che, riformando in melius quella di primo grado ha assolto i primi due dai
reati contestati sub e) ed f) riducendo la pena e ha confermato integralmente quella
di primo grado nei confronti di Spinelli Marco.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) ciascuno
a titolo di sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00) ciascuno.
Così deciso in Roma 1’11.3.2015.

38915 del 17.10.2007 dep. 19.10.2007 rv 237994), ipotesi nella specie neppure
dedotta, essendosi in sostanza i ricorrenti limitati a contestare la rispettiva
responsabilità con argomentazioni generiche già prese in esame dalla Corte di
appello.
Adeguatamente motivata è la valutazione di non sussistenza del fatto lieve, fondata,
per Gargicti(lo, sulla sistematicità dell’attività illecita e per Spinelli sulla dimensione
del traffico gestito quale dimostrato dalla quantità di cocaina trattata nell’episodio di
cui al capo b).

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