Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25103 del 11/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 7 Num. 25103 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ha pronunciato la seguente

e- 2
5-1,–7\rr-

is•

sul ricorso proposto da:
DIOP KHALIFA N. IL 15/03/1992
avverso la sentenza n. 5583/2013 TRIBUNALE di TORINO, del
06/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 11/03/2015

8046/2014
Motivi della decisione

2. Rileva il Collegio che, a prescindere dalla questione posta , debba tenersi
conto delle modifiche normative conseguenti a recenti interventi del legislatore
intervenuti prima della presente decisione.
Come noto con decreto legge 23.12.2013 n.146 convertito in legge 21 febbraio
2014 n.10 si è stabilita la natura di reato autonomo del’ipotesi di cui al comma 5 del
DPR 309/90 e si è prevista la pena da 1 a 5 anni.
Successivamente è intervenuta la legge 16.5.2014, di conversione del decreto
legge n.36 del 2014, entrata in vigore il 21 maggio 2014, con cui è stata ribadita la
natura di reato autonomo dell’ipotesi di cui al comma 5 del d.P.R. 309/90 già fissata
con il d. I. 146/2013 convertito in I. 10/2014, rispetto a questo però ulteriormente
riducendo la pena nella misura da 6 mesi a 4 anni di reclusione e da 1032 a 10239
euro di multa.
3. Ritiene il Collegio che alla applicazione della nuova normativa nei processi in
corso, in quanto più favorevole, non sia di ostacolo la inammissibilità del ricorso: si
tratta di questione che deve essere rilevata di ufficio ex art.609 cod.proc.pen., non
potendosi considerare preclusiva la formazione del giudicato in senso sostanziale (nel
senso da ultimo espresso da Sezioni unite 25 febbraio 2004, n.24246 Chiasserini),
atteso che l’intervento normativo è successivo alla data di proposizione del presente
ricorso e pertanto certamente non era possibile tenere conto di esso nella
formulazione dei motivi proposti.
4. I nuovi, più bassi limiti minimo e massimo della pena descrivono una cornice
di riferimento edittale di maggior favore e comportano l’illegalità della pena applicata
nella vigenza della precedente normativa rendendo invalido l’accordo su di essa
concluso tra le parti e ratificato dal giudice. Ne deriva l’annullamento senza rinvio
della sentenza che l’ha recepito; restano assorbiti i motivi sulla confisca.

p.q.m.
annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Torino.
Così deciso in Roma il 11.3.2015.

1. Diop Khalifa ricorre avverso la sentenza in data 6.11.2013 di applicazione
della pena su richiesta delle parti per reati di cui all’art. 73, co. 5 0 , dpr 309/90 di
detenzione illecita di cocaina.
Lamenta il difetto di motivazione sulla confisca della somma in sequestro e dei
telefoni cellulari.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA