Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25100 del 11/03/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 25100 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

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– rrEN2 ti -oup4~A-sul ricorso proposto da:
FARINA SAMUEL N. IL 23/01/1989
SAADOUNE SAID N. IL 08/01/1983
avverso la sentenza n. 20497/2013 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
10/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 11/03/2015

6417/2014
Motivi della decisione

2.1 ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27
settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione
concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve
ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver
proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo
delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali
circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità
della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa
subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di
proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione
soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece,
ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione,
anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non
ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi della disposizione
citata.
3.0ccorre tuttavia tenere conto delle modifiche normative conseguenti a
decisioni della Corte Costituzionale e o-(interventi del legislatore intervenuti prima
della presente decisione.
Con sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, per quanto qui rileva,
è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’ art. 4 bis della legge 21 febbraio
2006 n.49, entrata in vigore il 28.2.2006, nella cui vigenza sono stati commessi i
contestati reati; agli stessi, a seguito di tale dichiarazione di incostituzionalità e
come dalla Corte costituzionale espressamente affermato, trova applicazione l’art. 73
nella formulazione precedente (c.d. legge
del d.P.R 309/90 e relative tabelle
Iervolino – Vassalli)
le modifiche apportate con le disposizioni ritenute
incostituzionali, con il ripristino del differente trattamento sanzionatorio dei reati
concernenti le droghe leggere e le droghe pesanti ; la pena per l’ipotesi qui
considerata era – secondo la legge Iervolino-Vassalli- da due a sei anni di
reclusione oltre la multa, laddove quella della legge Bossi-Fini, presa a riferimento
nella specie, era da sei a venti anni; quello che secondo la legge applicata era il
minimo edittale è invece il massimo che si sarebbe potuto applicare . Risulta pertanto
chiaramente illegale la pena base di sette anni di reclusione.
Inoltre, con decreto legge 23.12.2013 n.146 convertito in legge 21 febbraio
2014 n.10 si è stabilita la natura di reato autonomo del’ipotesi di cui al comma 5 del
DPR 309/90 e si è prevista la pena da 1 a 5 anni. Successivamente è intervenuta la
legge 16.5.2014, di conversione del decreto legge n.36 del 2014, entrata in vigore il
21 maggio 2014, con cui è stata ribadita la natura di reato autonomo dell’ipotesi di cui
al comma 5 del d.P.R. 309/90 già fissata con il d. I. 146/2013 convertito in I. 10/2014,

1

1. Farina Samuel e Saadoune Said ricorrono avverso la sentenza in data
10.10.2013 di applicazione della pena su richiesta delle parti per reati di cui all’art.
73, co. 5 0 , dpr 309/90 di cessione di hashish, fatti qualificati ex quinto comma per
Saadoune.
Lamentano il difetto di motivazione sulla ritenuta responsabilità.

rispetto a questo però ulteriormente riducendo la pena nella misura da 6 mesi a 4
anni di reclusione e da 1032 a 10239 euro di multa.

5. I nuovi, più bassi limiti minimo e massimo della pena descrivono una cornice
di riferimento edittale di maggior favore e comportano l’illegalità della pena applicata
nella vigenza della precedente normativa rendendo invalido l’accordo su di essa
concluso tra le parti e ratificato dal giudice. Ne deriva l’annullamento senza rinvio
della sentenza che l’ha recepito.

p.q.m.
annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Torino.
Così deciso in Roma il 11.3.2015.

4. Ritiene il Collegio che alla applicazione della nuova normativa nei processi in
corso, in quanto più favorevole, non sia di ostacolo la inammissibilità del ricorso: si
tratta di questione che deve essere rilevata di ufficio ex art.609 cod.proc.pen., non
potendosi considerare preclusiva la formazione del giudicato in senso sostanziale (nel
senso da ultimo espresso da Sezioni unite 25 febbraio 2004, n.24246 Chiasserini),
atteso che l’intervento normativo è successivo alla data di proposizione del presente
ricorso e pertanto certamente non era possibile tenere conto di esso nella
formulazione dei motivi proposti.

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