Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2510 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2510 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) GULLO ALBERTO N. IL 26/01/1960
avverso la sentenza n. 3403/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 29/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 11/12/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

GULLO Alberto ricorre contro la sentenza specificata in epigrafe,

che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 368 cod.pen., e denuncia erronea applicazione dell’art. 368 cod.pen. e mancanza di motivazione sulla misura della
pena inflitta.

Il ricorso è inammissibile perché tardivo.

Invero, dato che l’estratto contumaciale della sentenza è stato notificato all’imputato il 28.3.2012, il dies ad quem (di trenta giorni) per proporre impugnazione è
scaduto il 27.4.2012, mentre il ricorso è stato depositato in cancelleria il 14 maggio
2012 e, quindi, dopo la scadenza del termine.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
585 e 591, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla
Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 dicembre 2012.

§2.

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