Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2510 del 05/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2510 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMURA MICHELE N. IL 06/09/1967
avverso la sentenza n. 2642/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
09/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;
Data Udienza: 05/12/2013
cc: 5-12-13
FATTO E DIRITTO
1
Amura Michele ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della
sua responsabilità e in ordine alla congruità della pena inflitta.
2 .-. Il ricorso è inammissibile, in quanto le censure sono formulate in modo
stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la motivazione della sentenza
impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati i capi o i
punti oggetto di doglianza.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata secondo
equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa
delle ammende.
così dpciso in Roma, all’udienza del 5-12-13.
R.G. n. 23167-13