Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 251 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 251 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MUSUMECI ORAZIO N. IL 28/09/1988
avverso l’ordinanza n. 2104/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANIA, del 10/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 30/09/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania
revocava la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale applicata ad Orazio
Musumeci rilevando che nei confronti dello stesso è stata emessa ordinanza di custodia
cautelare in carcere per i reati di tentata estorsione e rapina aggravata, commessi nel
corso della esecuzione della misura alternativa.
Ad avviso del tribunale, l’assoluta gravità delle condotte è indice univoco della
mancata adesione al programma tratta mentale con conseguente revoca della misura con

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del
difensore di fiducia, il condannato denunciando il vizio della motivazione sia con
riferimento alla revoca, sia avuto riguardo agli effetti ex tunc della stessa, non avendo il
tribunale adeguatamente ed autonomamente valutato i fatti e non avendo tenuto conto
del complessivo comportamento al quale era stato anche riconosciuto il beneficio della
liberazione anticipata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, infatti, è manifestamente infondato atteso che l’ordinanza impugnata applicando correttamente i principi di diritto in materia di revoca della misura alternativa
– ha sostenuto, sia pure sinteticamente, con argomenti plausibili, riferiti a dati di fatto
sufficientemente esposti la decisione di revocare la misura con effetti retroattivi, in specie,
evidenziando la indiscutibile gravità dei reati cui si riferisce l’ordinanza di custodia
cautelare, commessi mentre il ricorrente espiava la pena in affidamento in prova al
servizio sociale.
Il ricorso, pertanto deve essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

effetto ex tunc.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deci o, il 30 settembre 2013.

D E :-Ìo O S T.A,TA
IN CANCELLERIA

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