Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25098 del 27/03/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25098 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SOMMA ANDREA N. IL 02/04/1984
avverso la sentenza n. 14731/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di NAPOLI, del 11/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MAS SAFRA;

Data Udienza: 27/03/2013

Osserva

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Somma Andrea avverso la sentenza
emessa in data 11.1.2012 dal G.u.p. del Tribunale di Napoli ai sensi dell’art. 444
c.p.p. che applicava al predetto la pena concordata e« condizionalmente sospesa di
mesi uno e giorni dieci di arresto ed C 1.400,00 di ammenda con sostituzione della
pena detentiva con C 10.000,00 di ammenda e sospensione della patente di guida
per anni uno per il reato di cui all’art. 186 comma II lett. b) e 2 sexies C.d.S..
Deduce la violazione di legge avendo il Giudice a quo omesso di detrarre dal

del precedente analogo provvedimento del Prefetto di Napoli.
Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per
motivo manifestamente infondato.
La detrazione del periodo di sanzione accessoria già sofferto attiene alla fase
esecutiva e non compete nemmeno all’autorità giudiziaria. Invero, la massima della
sentenza delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte menzionata dal ricorrente (n.
20 del 21.6.2000, Rv. 217020), e per intero qui di seguito riportata, recita: “La
differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione
provvisoria della patente di guida e la sanzione accessoria della sospensione della
patente applicata dal giudice penale, all’esito dell’accertamento di violazione del
codice stradale, rende impossibile computare il periodo di sospensione provvisoria
nella determinazione della durata della sanzione amministrativa definitivamente
applicabile dal giudice. Tuttavia, ciò non comporta che i due periodi di sospensione
siano cumulabili, giacché essi sono, invece, complementari. Ed invero, la
sospensione provvisoria disposta dal prefetto e quella definitiva disposta dal
giudice incidono sull’autore della violazione per il medesimo fatto, per il quale il
codice della strada prevede, come sanzione amministrativa accessoria, una sola
sospensione della patente di guida per un periodo che va da un minimo a un
massimo, anche se l’applicazione, prima di essere definitiva, può essere provvisoria
e anche se all’applicazione provvisoria e a quella definitiva procedono distinte
autorità. Ne consegue che è il prefetto, organo di esecuzione delle sanzione
amministrativa accessoria, a dover provvedere alla detrazione, obbligatoria, del
periodo di sospensione eventualmente presofferto, e senza che vi sia bisogno di
esplicita dichiarazione al riguardo da parte dell’autorità giudiziaria procedente”.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma, che si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.

2

periodo di sospensione della patente quello già scontato dal ricorrente per effetto

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 27.3.2013

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