Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25096 del 25/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25096 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: FOTI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PETRILLI ANTONELLA N. IL 25/02/1975
avverso la sentenza n. 5018/2014 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
04/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Data Udienza: 25/02/2015

Ritenuto in fatto.

Considerato in diritto.
-1- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non solo perché sostanzialmente diretto
a rimettere in discussione i termini dell’accordo finalizzato all’applicazione della pena
oggetto di patteggiamento (ciò che, come ripetutamente ha affermato questa Corte, non è
consentito a nessuna delle parti, salvo i casi di palese violazione di legge), ma anche per la
sua manifesta infondatezza.
Invero, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il giudice, nell’applicare la pena
concordata, ha preso e dato atto del fatto che dagli atti acquisiti non emergevano elementi che
potessero giustificare una pronuncia di proscioglimento.
La stessa ricorrente, d’altra parte, non considera, nel formulare le sue censure, che al
giudice, nell’ipotesi di pena concordata tra le parti, non spettano particolari obblighi
motivazionali o di approfondimento dei fatti contestati, sostanzialmente ammessi
dall’imputato che ha chiesto di patteggiare la pena, bensì solo di accertare, oltre che la
corretta qualificazione degli stessi e la congruità della pena concordata, l’eventuale presenza
di cause di non punibilità che impongano l’immediata relativa declaratoria, ex art. 129 c.p.p.
Compito al quale ha, come già osservato, regolarmente atteso quel giudice.
Il ricorso, peraltro, si presenta del tutto generico, laddove l’imputata non indica quali
sarebbero gli elementi che avrebbero dovuto indurre al giudice di emettere una sentenza alla
stessa favorevole.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2015.

Con sentenza del 4 giugno 2014, il Gip del Tribunale di Roma ha applicato a Petrilli
Antonella, ex art. 444 c.p.p., ritenuta la continuazione tra i reati, riconosciute le circostanze
attenuanti generiche e quella di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., dichiarate equivalenti alle
aggravanti e alla recidiva, con la diminuente del rito, la pena dalla stessa concordata per i
reati di furto aggravato, consumato e tentato.
Propone ricorso per cassazione l’imputata, che deduce la violazione degli artt. 129 e 444
cod. proc. pen. per l’omessa valutazione, da parte del giudicante, della sussistenza di
elementi sulla base di quali avrebbe potuto esser pronunciata sentenza di proscioglimento ai
sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

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