Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25095 del 27/03/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25095 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SAMBA SAMBA N. IL 02/04/1988
avverso la sentenza n. 5083/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
14/n/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 27/03/2013
Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Samba Samba avverso la sentenza in data
14.12.2011 della Corte di Appello di Torino che confermava quella in data 13.5.2011 del
Giudice monocratico de Tribunale di Torino, con cui era stato riconosciuto colpevole del delitto
di cui all’art. 73, V comma dPR 309/90 e condannato, con circostanze attenuanti generiche
equivalenti alla recidiva, alla pena di anni quattro di reclusione ed C 18.000,00 di multa.
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 73 V co. dPR
309/1990, 69 c.p. e 99 IV co. c.p. contestando le argomentazioni offerte dalla Corte
recidiva.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse aspecifiche e manifestamente infondate.
Il nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio
2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della
motivazione anche attraverso gli “atti del processo”, non ha alterato la fisionomia del giudizio
di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di
merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di Cassazione di
procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto
delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del
merito.
Ma le censure addotte, oltre a non essere sufficientemente circostanziate, contestando
semplicemente le argomentazioni della Corte territoriale e reiterando doglianze rappresentate
senza successo nel giudizio di appello (cfr. Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv.
216473 e successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109), si risolvono
in deduzioni in punto di fatto, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di
legittimità, sottraendosi la motivazione della impugnata sentenza ad ogni sindacato per le
connotazioni di coerenza, di completezza e di razionalità dei suoi contenuti..
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue,’ a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza
di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 27.3.2013
territoriale per confermare la mancata esclusione degli effetti sanzionatori della contestata