Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25094 del 24/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25094 Anno 2015
Presidente: IANNELLI ENZO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRILLANT1NO FRANCESCO N. IL 14/01/1957
avverso la sentenza n. 358/2008 TRIB.SEZ.DIST. di MARCIANISE,
del 18/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 24/02/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere
ha applicato all’imputato FRANCESCO BRILLANTINO, in atti generalizzato, a
norma degli artt. 444 ss. c.p.p., su richiesta delle parti, in ordine a reati di
ricettazione e falso, unificati dal vincolo della continuazione, la pena di anni uno
e mesi otto di reclusione ed euro seicento di multa.
Contro tale provvedimento, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,

ricettazione ai sensi dell’art. 648, comma 2, c.p. cui il Tribunale avrebbe dovuto
accedere di ufficio.
All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto
della regolarità degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso
come da dispositivo in atti.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, atteso che il
giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato all’accordo intervenuto
tra le parti:
– escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i
presupposti di cui all’art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell’imputato. Tale
pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle
prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione implicita nella domanda di
patteggiamento, nonché alla speciale natura dell’accertamento devoluto al
giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che
ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere
di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le
altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135; Sez. un.,
n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27
ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637);
– ritenendo motivatamente la correttezza della proposta qualificazione

giuridica dei fatti contestati. Deve, in proposito, rilevarsi che, per consolidato
orientamento di questa Corte di legittimità, di recente ribadito dalle Sezioni
Unite (sentenza n. 5838 del 28 novembre 2013, dep. 6 febbraio 2014, in
motivazione), in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione può
denunciare anche l’erronea qualificazione giuridica del fatto, così come
prospettata nell’accordo negoziale e recepita dal giudice, in quanto la
qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l’errore
su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1,

deducendo violazione di legge quanto alla mancata qualificazione dei fatti di

lett. b) cod. proc. pen. Nondimeno, l’errore sul

nomen iuris deve essere

manifesto, secondo il predetto orientamento, che ne ammette la deducibilità nei
soli casi in cui sussista l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in
accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa
qualificazione presenti margini di opinabilità.
Nel caso di specie, la deducibilità dell’invocato errore deve essere esclusa,
non risultando prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
Euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione
pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 24 febbraio 2015

Il Comribnente estensore

fatti, così come proposta dalle parti e positivamente delibata dal giudice a qua

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