Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25093 del 11/02/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25093 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: FOTI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOMBARDI RICCARDO N. IL 23/10/1973
avverso la sentenza n. 1947/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di TRANI, del 03/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
Data Udienza: 11/02/2015
Ritenuto in fatto.
Con sentenza del 3 giugno 2014, il Gup del Tribunale di Trani ha applicato a Lombardi
Riccardo, ex art. 444 c.p.p., la pena dallo stesso concordata per il reato di furto aggravato.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, che chiede l’annullamento della sentenza
impugnata perché priva di motivazione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non solo perché tende a rimettere in
discussione i termini dell’accordo finalizzato all’applicazione della pena oggetto del
patteggiamento (ciò che, come ripetutamente ha affermato questa Corte, non è consentito a
nessuna delle parti, salvo i casi di palese violazione di legge), ma anche perché non tiene
alcun conto del fatto che al giudice del merito, nell’ipotesi di pena concordata tra le parti, non
spettano particolari obblighi motivazionali o di approfondimento dei fatti contestati,
sostanzialmente ammessi dall’imputato che ha chiesto di patteggiare la pena, bensì solo di
accertare, oltre che la corretta qualificazione dei fatti e la congruità della pena concordata,
l’eventuale presenza di cause di non punibilità che impongano l’immediata relativa
declaratoria, ex art. 129 c.p.p.
Compito al quale ha regolarmente atteso quel giudice.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, l’ 11 febbraio 2015.
Considerato in diritto.