Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2509 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2509 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PEPE MICHELE N. IL 08/07/1977
avverso la sentenza n. 5109/2009 TRIBUNALE di GENOVA, del
21/01/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 11/12/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

PEPE Michele ricorre contro la sentenza di patteggiamento speci-

§1.

ficata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli apglicallo la pena di mesi cinque e
giorni dieci di reclusione per il reato previsto dall’areM.pen., e denuncia mancanza
di motivazione sull’insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129

§2.

Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-

gnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – contiene una motivazione sommaria, ma conforme alla particolare natura di decisione emessa al termine di un giudizio
speciale, della valutazione condotta sulle risultanze processuali al fine di verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento
ex art. 129 cod.proc.pen.
I motivi di ricorso sono inoltre privi del necessario requisito della specificità,
perché non indicano quali sono le ragioni che giustificherebbero in concreto l’eventuale
proscioglimento.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,
ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso I’ll dicembre 2012.

cod.proc. pe n.

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