Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25086 del 04/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25086 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUZZARDELLA GIUSEPPE N. IL 02/07/1963
avverso la sentenza n. 198/2011 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 08/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

Data Udienza: 04/12/2014

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) con riguardo al confermato giudizio di colpevolezza, le proposte doglianze
ricalcano pressoché alla lettera quelle già espresse nell’atto di appello, ignorando
totalmente le risposte fornite dalla corte di merito, la quale, con particolare riguardo
al reato di lesioni (unico con riferimento al quale le dette doglianze presentassero un
minimo di specificità), ha posto in luce come, in primo luogo, non potesse attribuirsi
alcun decisivo rilievo, in favore dell’imputato, al fatto che il La Bella Angelo avesse
riferito di non aver visto l’imputato medesimo nell’atto di dare un pugno al Marsana,
dal momento che il fatto (mancando le dichiarazioni dello stesso Marsana, avvalsosi,
quale coimputato di reato connesso, della facoltà di non rispondere), aveva invece
trovato conferma nelle dichiarazioni degli altri testi La Bella Rosaria, La Bella
Rocchina e Airoldi Maria; in secondo luogo, non avesse fondamento l’assunto
difensivo secondo il quale il La Bella Fabrizio non avrebbe mai dichiarato che il
Guzzardella avrebbe colpito all’occhio il Marsana, risultando invece il contrario dalla
trascrizione della sua deposizione riportata ai ff. 19-21);
b) anche con riguardo al trattamento sanzionatorio ed alle statuizioni civili le
proposte doglianze, nel ricalcare pedissequamente quelle già contenute nell’atto di
appello, passano del tutto sotto silenzio le risposte fornite dalla corte territoriale;
risposte da riguardarsi, peraltro, come esaustive, a fronte dell’assoluta genericità di
dette doglianze, avendo la stessa corte spiegato come il trattamento sanzionatorio,
tanto con riguardo alla determinazione della pena (tutt’altro che esorbitante rispetto
alla media) quanto con riguardo al mancato giudizio di prevalenza delle pur
riconosciute attenuanti generiche, apparisse del tutto congruo, rispetto alla non
infima gravità dei fatti e come le statuizioni civili, consistenti nella condanna del
Guzzardella al risarcimento dei danni in favore delle persone offese, nella misura di
euro 4.500 in favore di Marsana Arcangelo, euro 500 ciascuno in favore di La Bella
Angelo e La Bella Fabrizio, euro 250 ciascuno in favore di La Bella Rosaria, La Bella
Rocchine e La Bella Francesca, oltre a trovare ovvia giustificazione nella ritenuta
colpevolezza dell’imputato in ordine ai reati commessi in danno di dette persone,
fossero da ritenere, quanto all’entità delle somme stabilite a titolo di risarcimento,
del tutto congrue; valutazione, questa, da riguardarsi, in questa sede, come

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, per quanto qui d’interesse, fu confermata la
condanna di GUZZARDELLA Giuseppe alla pena, condizionalmente sospesa, di
anni uno di reclusione per i reati, uniti per continuazione, di percosse in danno di La
Bella Fabrizio (capo A), ingiurie e minacce in danno dello stesso nonché di La Bella
Angelo, Marsana Arcangelo, La Bella Rosaria, La Bella Rocchina e La Bella
Francesca (capo B), lesioni aggravate in danno di Marsana Arcangelo (capo C);
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, denunciando
violazione di legge e vizio di motivazione, in principalità, con riguardo al confermato
giudizio di colpevolezza e, in subordine, con riguardo al trattamento sanzionatorio ed
alle statuizioni civili;

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2014.

insuscettibile di qualsivoglia censura, siccome costituente legittimo e non
manifestamente irragionevole o illogico esercizio dell’ampio potere discrezionale
che, in soggetta materia, trattandosi di liquidazione condotta con criteri
necessariamente equitativi, è riservata al giudice di merito;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;

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