Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25082 del 04/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25082 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TEDESCHI ROMANO N. IL 14/04/1950
avverso la sentenza n. 565/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
30/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

Data Udienza: 04/12/2014

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto assolutamente privo dei
requisiti minimi di specificità, siccome costituito soltanto da generiche ed assertive
doglianze circa la pretesa, mancata considerazione di quella che sarebbe stata la
“documentata versione difensiva dell’imputato” nonché delle presunte “evenienze
processuali favorevoli alla difesa”, come pure delle “lacune” che si assumono
“chiaramente ravvisabili nell’attività probatoria”, senza che tali doglianze (ed altre di
analogo tenore che si rinvengono nell’atto di gravame) risultino sostenute dal benché
minimo supporto argomentativo che valga a conferire loro concretezza, non
confrontandosi esse neppure con la fondamentale risultanza posta in luce
nell’impugnata sentenza, costituita dal fatto che nessuna spiegazione o giustificazione
risultava fornita circa la destinazione che avevano avuto i beni di cui era stata
constatata la scomparsa dall’attivo; il che, secondo il noto e consolidato orientamento
della giurisprudenza di legittimità,bastava a giustificare la pronuncia di colpevolezza
in ordine al contestato reato di bancarotta per distrazione; al che può aggiungersi, per
quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, che lo stesso non poteva essere
ulteriormente ridotto, essendo già stato determinato partendo dal minimo edittale di
anni tre di reclusione con applicazione della riduzione massima di un terzo per le
riconosciute attenuanti generiche;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
IN CANCE5 _•
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2014.
Sezione Vii Pene

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza fu confermata la condanna di lEDESCI-11 Romano
alla pena di anni due di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta per
distrazione, avente ad oggetto una serie di beni materiali, dettagliatamente indicati nel
capo d’imputazione, di cui, secondo l’accusa, pur essendo stata accertata la
disponibilità da parte dell’impresa fallita Edile Tedeschi s.r.1., della quale l’imputato
era amministratore, non era stata più trovata traccia;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando violazioni di legge (in particolare degli artt. 192 e 603
c.p.p.), unitamente a vizi di motivazione in ordine al confermato giudizio di penale
responsabilità e, in subordine, alla entità della pena inflitta;

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