Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2508 del 05/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2508 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PASSALACQUA FILIPPO N. IL 01/01/1980
avverso l’ordinanza n. 19/2013 TRIBUNALE di ENNA, del
06/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 05/12/2013

c.c.: 5-12-13

R.G. 23125-13

FATTO E DIRITTO
Passalacqua Filippo, che ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento
indicato in epigrafe, ma non ha presentato i motivi a sostegno dell’ impugnazione.
Il ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che si stima equo determinare in euro cinquecento.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle amende.
Così Øeciso addì 5-12-13.
Il C nsigliere este
)

P.Q.M.

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