Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25079 del 04/12/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 25079 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARA GIOVANNI N. IL 30/01/1988
avverso la sentenza n. 1330/2010 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 17/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

Data Udienza: 04/12/2014

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) con riguardo al confermato giudizio di colpevolezza, le proposte doglianze si
fondano essenzialmente sull’assunto che la prova del ritenuto concorso dell’imputato
nei furti in questione non sarebbe stata legittimamente desumibile dal solo fatto che
egli sarebbe stato sorpreso, in compagnia del Tormento, a bordo dell’autovettura Fiat
Punto sottratta al Pescatore, non avendo, d’altra parte, trovato conferma, stando a
quanto riferito dal verbalizzante Gaglio (secondo cui gli era stata segnalata la
presenza di una sola persona vista da alcuni ragazzi nell’atto di “armeggiare” accanto
alla Fiat 500 da cui era stata sottratta la centralina), l’ipotesi accusatoria che il
ricorrente avesse cooperato con il nominato Tormento anche in occasione del primo
furto; assunto, questo, che però, nel riproporre le stesse argomentazioni già sottoposte
all’attenzione della corte di merito, non si confronta adeguatamente con le risposte
da quest’ultima fornite e, in particolare, con la circostanza, ben messa in luce
nell’impugnata sentenza, che il furto dell’autovettura a bordo della quale il Cara si
trovava in compagnia del Tormento, e sulla quale era stata montata la centralina
sottratta dalla Fiat 500 della Veneto, era avvenuto “pochi minuti prima”; il che,
unitamente all’assenza (per quanto consta, anche alla stregua di quanto si legge nel
ricorso e nei motivi nuovi) di qualsivoglia spiegazione alternativa circa le ragioni
dell’accertata presenza del ricorrente accanto al Tormento a bordo dell’autovettura
rubata, ben poteva ritenersi più che adeguatamente dimostrativo della partecipazione
del ricorrente medesimo alla perpetrazione di entrambi i furti in questione, nessun
decisivo rilievo potendosi attlibuire in contrario al fatto che al Gaglio fosse stata
segnalata solo la presenza di un unico soggetto “armeggiante” accanto alla Fiat 500,
ben potendo essere dipesa la mancata percezione della presenza, nelle vicinanze,
anche del Cara dalle più varie ragioni, tra le quali, in particolare, quella (assai
verisimile) che egli, stesse svolgendo la tipica funzione di “palo”;
b) con riguardo al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, le
proposte doglianze altro non esprimono se non un comprensibile (e, di per sé, del
tutto legittimo) dissenso della difesa circa la decisione assunta, sul punto in

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza fu confermata la condanna di CARA Giovanni alla
pena di mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa inflittagli all’esito del giudizio di
primo grado in quanto ritenuto responsabile di concorso con tale Tormento Pier
Paolo nel reato di furto aggravato continuato avente ad oggetto una centralina di
avviamento, sottratta dall’autovettura Fiat 500 di Veneto Lina Anna e una vettura Fiat
Punto, sottratta subito dopo a Pescatore Franchino;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato denunciando violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo, in
principalità, al confermato giudizio di colpevolezza e, in subordine, al mancato
giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche sulle aggravanti
contestate; doglianze, queste, poi riprese ed ulteriormente illustrate con motivi nuovi
presentati in vista dell’odierna udienza camerale;

questione, dalla corte territoriale, senza che, però, detto dissenso trovi il benché
minimo supporto in una valida rappresentazione di vizi di legittimità che siano
riscontrabili nell’apparato motivazionale posto a sostegno di detta decisione;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2014.

P. Q. M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA