Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25078 del 04/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25078 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCOTTI DINO N. IL 30/03/1984
avverso la sentenza n. 1819/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
18/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

Data Udienza: 04/12/2014

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome basato, nella sostanza,
unicamente sull’assunto che, avendo la stessa persona offesa, ad un certo punto, nel
corso della accesa discussione che, per ragioni di viabilità, si era instaurata con
l’imputato, cercato di allontanare quest’ultimo da sé con una spinta, ciò avrebbe
legittimato la reazione dell’imputato medesimo, quanto meno sotto il profilo della
legittima difesa putativa; assunto, questo, da riguardarsi però come manifestamente
privo di giuridico fondamento, ove si consideri che (a prescindere dalla evidente
sproporzione, non certo ascrivibile a mera colpa, di detta reazione a fronte
dell’asserito pericolo avvertito dall’imputato per la propria integrità fisica, avendo
egli colpito al volto la persona offesa con un pugno di violenza tale da produrle
lesioni giudicate guaribili in giorni trenta), appare comunque decisivo, ai fmi della
esclusione della invocata scriminante, anche putativa, il fatto che dallo stesso atto di
ricorso emerge come la reazione violenta dell’imputato non fosse stata da lui posta in
essere in immediata contiguità temporale con la spinta, ma fosse scaturita dall’offesa,
puramente verbale (“sei un cretino che non conosce il codice della strada”), che, in un
momento successivo, la persona offesa gli avrebbe rivolto; il che, del resto, risulta
perfettamente in linea con la ricostruzione del fatto che, sulla base di quanto riferito
dalla persona offesa (e non contestato in alcun modo nel ricorso), si legge
nell’impugnata sentenza, secondo la quale la spinta ricevuta dall’imputato era stata
seguita dall’intervento, apparentemente pacificatore, di tale Polimeni Aurelio,
passeggero a bordo dell’autovettura condotta dall’imputato, il quale, tuttavia, aveva
persistito nell’inveire verbalmente contro la persona offesa; il che aveva indotto
quest’ultima a proferire la già ricordata espressione ingiuriosa cui aveva fatto seguito
la reazione violenta dell’imputato;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
DEPOT Tguk,
delle ammende.
N CANCELLERIA
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2014 Sezione VII Penale
I consigliere relatore
16 IU, 2015

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, SCOTTI Dino
fu ritenuto responsabile del reato di lesioni personali volontarie in danno di Greco
Giuseppe;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al
mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, quanto meno sotto il
profilo putativo;

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