Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25076 del 04/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25076 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OUBRIME SANAA N. IL 14/04/1975
avverso la sentenza n. 985/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
16/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

Data Udienza: 04/12/2014

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) con riguardo alla ritenuta sussistenza delle aggravanti e, segnatamente, di quella
di cui all’art. 625 n. 2 c.p., (alla quale appare riferibile la proposta doglianza, secondo
cui non sarebbe stato posto in essere “alcun particolare stratagemma” e non sarebbe
stata impiegata “alcuna violenza sulle cose”), vale osservare che, a parte il carattere
di novità di detta doglianza rispetto al contenuto dell’atto di appello (quale risulta
dalla non contestata sintesi riportata nell’impugnata sentenza), per cui essa sarebbe
già per tale sola ragione da ritenere inammissibile, la doglianza medesima appare
comunque caratterizzata da assoluta genericità e assertività, rispetto a quanto risulta
dalla sentenza di primo grado, ove si pone in luce come l’aggravante in discorso fosse
da ritenere sussistente, in quanto il furto era stato commesso “mediante la
manomissione dell’interruttore magneto-termico al quiale erano stati forzatamente
collegati due conduttori elettrici”;
b) con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto come furto lieve per bisogno,
la proposta doglianza, per un verso appare anch’essa puramente assertiva, basandosi
essa soltanto sull’assunto, del tutto incontrollabile in questa sede, che le condizioni
socio-economiche dall’imputata (in particolare, la mancanza di redditi e lo stato di
gravidanza) sarebbero state tali da rendere configurabile lo stato di bisogno, cui si
sarebbe accompagnato anche il tenue valore dell’energia sottratta; per altro verso,
oltre a non confrontarsi in alcun modo con la specifica motivazione che, sul punto in
questione, risulta offerta dalla corte territoriale, con richiamo allo specifico
precedente costituito da Cass. II, 5-30 ottobre 2012 n. 42375, Michelucci, RV
254348, non tiene neppure conto del fatto che la configurabilità dell’ipotesi di reato
di cui all’art. 62611. 2 c.p.sarebbe comunque esclusa, ai sensi dell’ultimo comma del
medesimo art. 626, dalla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 2
c.p.
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, per quanto ancora d’interesse, fu confermato il
giudizio di penale responsabilità di tale OUBRIME Sanaa in ordine al reato di furto
aggravato di energia elettrica;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputata, denunciando come illegittime tanto la ritenuta sussistenza delle
contestate aggravanti di cui all’art. 625 nn. 2 e 7 c.p. quanto la mancata
riqualificazione del fatto come furto lieve per bisogno, ai sensi dell’art. 62611. 2 c.p.;

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2014.

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