Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25072 del 04/12/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 25072 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Dott. PIERO SAVANI
Dott. STEFANO PALLA
Dott. GERARDO SABEONE

– Rel. Consigliere – Consigliere – Consigliere – Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERTOLDO FRANCESCO N. IL 08/08/1976
TARANTOLA GIACOMO N. IL 15/02/1969
avverso la sentenza n. 2858/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 07/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

09,13 S03
REGISTRO GENERALE
N. 12627/2014

Data Udienza: 04/12/2014

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, in quanto:
a) con riguardo al confermato giudizio di colpevolezza in ordine al furto, entrambi i
ricorsi si limitano, nella sostanza, a riproporre la tesi difensiva, già avanzata nelle
sedi di merito, secondo cui le due lastre di lamiera delle quali gli imputati erano stati
trovati in possesso, allorchè le stavano trasportando a bordo di un motocarro, non
sarebbero state identificabili nelle stesse che, poco prima, erano state sottratte dallo
stabilimento vinicolo; tesi, questa, che la corte d’appello ha respinto con motivazione
più che adeguata e logica, ponendo in luce, in particolare, come l’avvistamento, da
parte delle forze dell’ordine, del motocarro sul quale erano caricate la lastre fosse
avvenuto poco dopo la scoperta del furto e a breve distanza dal luogo in cui lo stesso
era stato commesso e come l’assunto difensivo secondo il quale si sarebbe trattato di
oggetti in stato di abbandono, dei quali gl’imputati si sarebbero impossessati
nell’esercizio della loro attività di raccoglitori di materiale ferroso, oltre a
caratterizzarsi per evidente genericità (non risultando, in effetti, neppure dalla lettura
dei ricorsi, che fosse stata fornita alcuna seria, specifica e concreta indicazione in
ordine alle circostanze di tempo e di luogo in cui l’impossessamento asseritamente
lecito sarebbe avvenuto), mal si conciliasse con il fatto che le lastre di lamiera si
presentavano lucide e nuove; al che, d’altra parte, nulla risulta specificamente
contrapposto nei ricorsi, nei quali si fa leva, piuttosto, su altri elementi di fatto che (a
parte la loro non verificabilità in questa sede), appaiono comunque, all’evidenza, del
tutto privi di un qualsivoglia, riconoscibile carattere di decisività in favore della
difesa, quali, in particolare, il fatto che la persona offesa non avesse potuto
confermare con certezza che le lastre trovate in possesso degl’imputati fossero
proprio le stesse che le erano state sottratte (avendo peraltro confermato che esse
presentavano comunque caratteristiche del tutto analoghe a quelle rubate, come pure
il fatto che, secondo la denuncia, le lastre rubate erano state tre e non due;
circostanza, quest’ultima, a proposito della quale, per dimostrarne l’inconsistenza,

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza fu confermata la condanna di BERTOLDO
Francesco e TARANTOLA Giacomo alla pena, quanto al primo, di anni uno di
reclusione ed euro 360 di multa e, quanto al secondo, di anni uno e mesi uno di
reclusione ed euro 400 di multa in quanto ritenuti responsabili, entrambi, di furto
aggravato di due fogli di lamiera zincata sottratti da uno stabilimento vinicolo e, il
solo Tarantola, anche del reato di cui all’art. 9, comma primo, della legge n.
1423/1956 per aver violato gli obblighi impostigli con il provvedimento di
applicazione della misura di prevenzione della libertà vigilata con obbligo di
soggiorno;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i due nominati
imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, denunciando entrambi come ingiustificato il
confermato giudizio di colpevolezza in ordine al furto e, il solo Bertoldo, anche il
confermato diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. e la mancata riduzione
della pena, da ritenersi eccessiva;

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2014.

non sarebbe stato neppure necessaria l’osservazione contenuta nell’impugnata
sentenza che, fra le tante possibili cause dell’apparente incongruenza indica quella
(peraltro ragionevole) di un possibile errore nel quale il denunciante avrebbe potuto
essere incorso;
b) con riguardo al confermato diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., la
relativa doglianza, enunciata nella rubrica del secondo motivo del ricorso proposto
nell’interesse di Bertoldo, non risulta poi sostenuta da alcuna specifica
argomentazione;
c) con riguardo alla mancata riduzione della pena, le proposte doglianze appaiono
del tutto assertive e generiche, a fronte del fatto che la pena inflitta, ancorchè
superiore ai minimi edittali, risulta comunque contenuta nell’ambito della fascia
medio — bassa del ventaglio compreso tra i detti minimi ed i massimi, per cui, ai fini
della sua determinazione, non occorreva, secondo il noto e consolidato orientamento
di questa Corte, una specifica motivazione con analitico riferimento a tutti i criteri di
cui all’art. 133 c.p.;
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille per ciascun ricorrente;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA