Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25070 del 04/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25070 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FAZIO FILIPPO N. IL 19/08/1973
CASTRONOVO VINCENZA N. IL 11/04/1977
avverso la sentenza n. 903/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
21/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINI S;

Data Udienza: 04/12/2014

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, a fronte della motivazione
offerta, sul punto in questione, dalla corte territoriale, la quale si è basata,
essenzialmente, sul rilievo che la rappresentata esistenza di uno stato di indigenza tale
da costituire un pericolo attuale per gli imputati e per la loro prole non era stata
accompagnata da alcun adempimento dell’onere di allegazione circa “l’avvenuto
compimento delle opportune iniziative intraprese dagli imputati verso le autorità
amministrative di pubblica assistenza e le connesse agenzie operanti sul territorio”, le
proposte doglianze si risolvono soltanto nel richiamo a precedenti giurisprudenziali
secondo i quali potrebbe costituire “danno grave alla persona” anche quello derivante
dalla indisponibilità di un alloggio, dovuta allo stato di assoluta indigenza del
soggetto; il che non appare escluso neppure nella impugnata sentenza, ove però
(come si è appena visto), si pone in luce la mancata dimostrazione della non
altrimenti evitabilità della produzione di quel danno, quale sarebbe dovuta derivare
appunto dall’accertato o, quanto meno,dedotto inutile tentativo di ottenere un
efficace intervento assistenziale da parte degli enti ed organismi pubblici a ciò
preposti; ed è proprio con riguardo a questo, essenziale profilo della motivazione
adottata dalla corte d’appello che il ricorso risulta totalmente muto e, pertanto,
inammissibile;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille per ciascun ricorrente ;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro
mille alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 201
D E P CY S i T P1/41riat.
Il consigliere relatore
IN CANCELLERIA

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, FAZIO
Filippo e CASTRONOVO Vincenza vennero ritenuti responsabili di violazione di
domicilio aggravata per essersi introdotti, previa effrazione della porta d’ingresso,
nella casa di abitazione di Cusimano Eleonora e per essersi ivi successivamente
trattenuti, contro la volontà delle medesima Cusimano;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
degl’imputati, lamentando come ingiustificato il confermato diniego della invocata
scriminante dello stato di necessità;

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